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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/07/2024, n. 2
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TITOLO I - UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ISTRUZIONE, CULTURA, PUBBLICO SPETTACOLO E SICUREZZA |
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Capo I - Disposizioni in materia di uffici provinciali e personale |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, è inserito il seguente articolo: “Art. 22-bis (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale) - 1. Presso la difesa civica è istituita la posizione del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con l’obiettivo di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli i |
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Capo II - Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di pubblico spettacolo |
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Art. 6 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”1. Nel comma 1 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione” sono inserite le parole: “o la licenza per l’esercizio di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche,”, le parole: “ove le stesse” sono sostituite dal |
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Capo VI - Omissis
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TITOLO II - PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE, CACCIA E PESCA, TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO, ENERGIA, TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI |
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Capo I - Disposizioni in materia di protezione antincendio e civile |
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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Per garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi di protezione civile sul territorio provinciale e statale nonché in Tirolo, in quanto membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” (di seguito denominato Euregio), e nei Grigioni, l’Agenzia per la Protezione civile può, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale da loro svolte. Per gli interventi al di fuori del territorio provinciale è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Sulla base della convenzione stipulata, l’Agenzia per la Protezione civile, su richiesta dell’organizzazione di volontariato, rimborsa le spese sostenute ed eroga un anticipo pari, al massimo, all’80 per cento.” 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi: “1-bis. Per gli interventi di protezione civile sul territorio dell’Euregio e dei Grigioni, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli altri membri dell’Euregio e i Grigioni, alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati. 1-ter. Per gli interventi di protezione civile aventi una durata massima di un mese, eseguiti sui territori delle altre regioni d’Italia, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, a richiedere, all’autorità che ha richiesto l’intervento, il rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, |
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Capo II - Disposizioni in materia di caccia e pesca |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”1. Al termine del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “nonché le nutrie”. 2. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, vengono rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di dieci anni.” |
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Capo III - Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provin |
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Capo IV - Disposizioni in materia di energia |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”1. Dopo l’articolo 2-quinquies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 2-sexies e 2-septies: “Art. 2-sexies (Vigilanza in relazione alla prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione di edifici) 1. All’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è affidata la vigilanza sugli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del d |
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Capo V - Disposizioni in materia di tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 s |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”1. Nel comma 1 dell’articolo 55-bis della legge provinc |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, “Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Su corpi idrici, il cui potenziale idroelettrico utilizzabile risulti s |
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Art. 17 - Modifiche alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 20 |
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Capo VI - Omissis
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TITOLO III - PATRIMONIO E FINANZE, ATTIVITÀ ECONOMICHE, LAVORI PUBBLICI,ALPINISMO, TURISMO, ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ,PUBBLICO SPETTACOLO E COMMERCIO |
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Capo I - Disposizioni in materia di patrimonio e finanze |
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della legge provincia |
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 22 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole: “i soggetti privati che affidano” sono inserite le parole: “lavori di genio civile di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE oppure”. 2. Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “per un importo complessivo superiore a un milione di euro,” sono sostituite dalle parole: “il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alla soglia di rilevanza europea,”. 3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “e forniture” e “o delle forniture” sono soppresse. 4. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 2-bis (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento) 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore. 2. I modelli di cui al comma 1 contribuiscono al perseguimento effettivo e trasparente delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento e in |
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Capo IV - Disposizioni in materia di alpinismo |
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Art. 23 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Il permesso di costruire nuovi rifugi alpini o l’ampliamen |
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Capo V - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità |
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Art. 28 - Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”1. Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 april |
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Capo VII - Disposizioni in materia di pubblico spettacolo |
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Art. 29 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,“Norme in materia di esercizi pubblici”1. Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, dopo le parole: “non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche” sono inserite le parole: “, o possono essere raccolte le scommesse ai sensi dell’articolo 88 del citato Testo unico”. 2. Il comma 1-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 30 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio” |
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TITOLO IV - EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA, TRASPORTI, APPRENDISTATO |
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Capo I - Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata |
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Art. 31 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. Il fondo è destinato alla concessione di contributi a coloro che al momento in cui si verifica l’evento calamitoso risultano essere proprietari di fabbricati urbani colpiti da tale evento e che, nel caso di concessione di contributi di cui alle lettere a), e), f) e h) del comma 2, hanno nel fabbricato colpito la loro residenza anagrafica. I contributi di cui alle lettere d) e h) del comma 2 possono essere concessi anche a favore dei comuni; quelli di cui alla lettera e) del comma 2 anche alle persone in possesso di un regolare contratto di locazione e con residenza anagrafica nel relativo alloggio e quelli di cui alla lettera f) del comma 2 anche ai rappresentanti legali di condomini.” 2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “h) alla concessione, a privati o ai comuni, di contributi per la demolizione e lo smaltimento di fabbricati urbani distrutti, purché tali fabbricati abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche.” 3. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “4. Se per la ricostruzione di fabbricati distrutti è necessario individuare altre aree edificabili, i termini previsti dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per la procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dal comune e cedute in proprietà ai richiedenti. In alternativa, il comune può cedere in proprietà ai richiedenti anche aree edificabili agevolate già individuate; in questo caso l’abitazione del richiedente colpita dall’evento calamitoso non viene considerata ai fini della valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 45, comma 1, lettera b), e dall’articolo 82, comma 5, lettera d), per l’assegnazione |
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Art. 32 - Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”1. Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 della legge pro |
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Capo II - Disposizioni in materia di igiene e sanità |
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Art. 33 - Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Modifica della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, “Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario”1. Il titolo della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, è così sostituito: “Tutela della salute dei non fumatori, disposizioni in materia di utilizzo delle sigarette elettroniche e disposizioni in materia di personale sanitario”. |
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Art. 36 - Art. 38 - Omissis
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 42 - Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi: “3. I servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale sono tutti i servizi di linea, ad eccezione dei servizi di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Provincia può anche istituire servizi di linea di esclusivo interesse comunale e servizi di linea integrativi richiesti dal Comune o da altri enti e associazioni, se ciò comporta un vantaggio per la gestione e l’affidamento dei servizi.” 2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita: “a) possono istituire servizi di trasporto pubblico di linea, compresi i servizi di trasporto scolastico, che sono di esclusivo interesse comunale. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono servizi locali che vengono offerti indicativamente tutto l'anno in base alle esigenze di mobilità della popolazione locale e servono per raggiungere punti strategici per la vita sociale quotidiana, come centri abitati, strutture amministrative e sanitarie o simili;”. 3. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: “2. L’associazione dei consumatori e degli utenti più rappresentativa a livello provinciale esprime preventivamente un parere sul contratto tipo.” 4. Il testo italiano della rubrica dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: “Subappalto”. 5. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: “1. L’affidatario può subappaltare, previa autorizzazione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari ad altra impresa. L’impresa subappaltatrice ha l'obbl |
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Capo V - Disposizioni in materia di apprendistato |
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Art. 43 - Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendistato”1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge provincial |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - Disposizione finanziaria1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 31, 37, 41 e 42 all’attuazione della presente legge si provvede con le |
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Art. 46 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunq |
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27/11/2024
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