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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 06/07/2017, n. 8
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 16/07/2024, n. 3
- L.P. 20/12/2017, n. 22
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TITOLO I - Cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali |
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Capo I - Disposizioni in materia di cultura |
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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige"1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 13 di |
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37"1. Nel comma 1 dell'articolo 5-ter della legge provincial |
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Capo II - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo |
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo"1. Nel testo tedesco della rubrica dell'articolo 2 e dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2-bis e 2-ter dello stesso articolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: "Kriterien" è sostituita dalla parola: "Richtlinien". 2. Nel testo tedesco dell'alinea del comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: "wird" è sostituita dalla parola: "ist". 3. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: "articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "articolo 15-bis, comma 1". 4. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito i |
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Art. 4 - Omissis
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Capo III - Capo IV Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di enti locali
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, "Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici"1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'articolo 12 della legge |
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Art. 11 - Riduzione dell'indebitamento dei comuni |
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Capo VI - Abrogazione di norme |
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Art. 12 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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TITOLO II - Agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia |
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Capo I - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, "Norme in materia di bonifica"1. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 30 della legge provinc |
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Art. 14 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"1. La lettera a) del comma 1 dell'allegato C della legge provinciale |
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Capo III - Disposizioni in materia di foreste e caccia |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, "Ordinamento forestale" |
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Art. 17 - Omissis
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Capo IV - Omissis
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TITOLO III - Sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti |
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Capo I - Capo II Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata |
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Art. 23 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Dopo il comma 10 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "11. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che |
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Art. 24 - Modifica della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, "Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata""1. Il penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge p |
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Capo IV - Disposizioni in materia di apprendistato |
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Art. 25 - Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato"1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 21-bis (Attivazione d |
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Capo V - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 26 - Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica"1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: "1. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per c |
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Art. 27 - Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, "Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"1. L'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: |
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TITOLO IV - Artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici |
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Capo I - Disposizioni in materia di artigianato |
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Art. 28 - Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante "Ordinamento dell'artigianato"1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente articolo: "Art. 19-bis (Equiparazione di diplomi di maestro artigiano) - 1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione di maestro può disporre l'equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un'altra provincia, regione o all'estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigen |
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Capo II - Disposizioni in materia di turismo e industria alberghiera
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici"1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale |
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Capo III - Disposizioni in materia di rifugi alpini |
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Art. 31 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale"1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 7 giu |
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Capo IV - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 32 - Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, "Nuovo ordinamento del commercio"1. Dopo il comma 13 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 f |
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Capo V - Disposizioni in materia di appalti pubblici |
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Art. 33 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo: "Art. 4-bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni) - 1. I contratti di partenaria-to pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri." |
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TITOLO V - Norme finali |
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Capo I - Disposizione finanziaria ed entrata in vigore |
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Art. 34 - Clausola di neutralità finanziaria.1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senz |
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Art. 35 - Entrata in vigoreLa presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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