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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 13/03/2023, n. 5
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Art. 1 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Nel comma 4 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: "dal beneficiario e dai suoi familiari" sono inserite le parole: "dal momento dell'annotazione tavolare del vincolo e comunque entro un mese dal rilascio della licenza d'uso, della segnalazione certificata per l'agibilità o della comunicazione di fine lavori". |
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Art. 6 - Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile"1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: "1. Eventuali spese sostenute dai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari per interventi nel proprio comune e alle quali non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio sono rimborsate dal loro comune." 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente comma: |
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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, "Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo"1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comm |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma: "2. Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stip |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori1. La Provincia autonoma di Bolzano e le sue società in house provvedono al pagamento, in favore degli appaltatori di lavori pubblici aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, delle somme destinate a compensare la maggiore onerosità subita dagli stessi, determinate dal direttore/dalla direttrice dei lavori e convalidate dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, per il periodo e nella misura pr |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis
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