Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 14 (Il Presidente)

1. Il Presidente viene nominato dalla Giunta provinciale. È il rappresentante legale dell'IPES ed esercita le seguenti ulteriori funzioni:

a) convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le sedute;

b) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;

c) impartisce le direttive necessarie per dare attuazione ai programmi di costruzione e per raggiungere le finalità dell'IPES;

d) adotta i provvedimenti d'urgenza eventualmente necessari, che saranno presentati al Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva per la ratifica;

e) adotta tutti gli ulteriori provvedimenti di sua competenza ai sensi dello statuto.

2. Il Vicepresidente viene scelto dalla Giunta provinciale tra i membri del Consiglio di amministrazione."

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