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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Bolzano 08/04/2004, n. 1
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[Premessa] |
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Art. 11 - (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile")1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, R e successive modifiche, è così sostituito: "7. I lavori, gli acquisti e i servizi espletati dalla Ripartizione per la Protezione Antincendi e civile sono eseguiti di norma in economia nei limiti dei mezzi finanziari autorizzati dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all'articolo 22, in seguito denominata Azienda speciale, o dalla Giunta provinciale." 2. L'articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: "Art. 13 - (Organizzazioni di volontaria |
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Art. 12 - (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio")1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, R è così sostituito: "1. Ai sensi della presente legge, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e a |
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Art. 26 - (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose")1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è così sostituita: "b) gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che |
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Art. 31 - (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata")1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 32 - (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale")1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: "4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico il dieci per cento della volumetria può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 20 per cento previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale. Per i comuni superiori a 50.000 abitanti tale percentuale può essere aumentata fino al 40 per cento. Le destinazioni ed i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata." 2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "4. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive." 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Il comitato degli esperti presenta proposte di applicazione della tutela degli insiemi al comune competente. Tutti gli immobili per i quali il comune propone l'applicazione della tutela degli insiemi non possono essere assoggettati, dal momento della proposta fino alla decisione definitiva da parte della Giunta provinciale, a interventi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e)." 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: "3. Nelle zone produttive possono essere offerte da parte di enti non aventi scopo di lucro attività di formazione e di aggiornamento. 4. Le aree nelle zone produttive possono essere assegnate anche a società che controllano nella misura non inferiore al 90 per cento le società che svolgono un'attività ammessa nelle zone produttive. Possono altresì essere assegnate a società che sono controllate nella medesima misura dalle società che svolgono un'attività ammessa nelle zone produttive oppure sono collegate con esse in modo tale ch |
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Art. 34 - (Non applicazione di disposizioni statali in materia di risanamento di opere abusive) |
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Art. 35 - (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante "Norme in materia di esercizi pubblici")1. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito: "4. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono |
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Art. 36 - (Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici")1. L'articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 3 - (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria) 1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria. 2. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di |
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Art. 40 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet |
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