Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 108 (Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IPES modifica se del caso l'assegnazione dell'abitazione e provvede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito, il Presidente dell'IPES assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole, a condizione che quest'ultimo abiti stabilmente nell'alloggio.

2. Al momento della voltura del contratto l'IPES verifica che non ci siano per il successore e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni che impediscano l'ulteriore permanenza nell'alloggio.”

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