Articolo modificato dall'art. 44, comma 1, della L.P. 03/05/1999, n. 1; dall'art. 25, commi 1-3, della L.P. 10/08/2001, n. 8; sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 13/10/2008, n. 9; modificato dall’art. 1, comma 9, della L.P. 13/06/2012, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 91 (Sussidio casa)

1. I contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l’accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti. Ai sensi del presente articolo sono considerati meno abbienti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali e la cui capacità economica non supera la seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58.

2. Dalla concessione del sussidio casa sono esclusi:

a) i richiedenti i cui genitori dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all’articolo 46, comma 2, o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l’importo di cui all’articolo 47, comma 3, e al rispettivo regolamento di esecuzione;

b) i locatari di abitazioni dell’IPES e di altri enti pubblici;

c) i richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di primo grado;

d) i richiedenti che sublocano una parte dell’abitazione;

e) i richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione.

3. Le persone singole non obbligate a prestare alimenti e coppie senza figli sono ammesse al sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. Sono ammessi al contributo soltanto i locatari che siano titolari di un contratto di locazione di un’abitazione non di lusso. A pena di decadenza dal contributo, ai locatari che fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di sublocare l’abitazione o parte di essa.

5. Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno. I contributi sono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e sono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell’anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell’anno per il quale è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario è invitato a inviare la documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso.

6. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa, su richiesta, versa mensilmente agli amministratori del sussidio casa un dodicesimo del contributo annuale preventivato, salvo conguaglio nel mese di dicembre. Gli amministratori del sussidio casa sottopongono annualmente alla Giunta provinciale il rendiconto dei contributi erogati e concessi per l’approvazione.

7. Il sussidio casa che può essere concesso ai singoli richiedenti è determinato in considerazione della capacità economica della famiglia del richiedente. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trovano applicazione i nuovi criteri per la valutazione della capacità economica, determinati con regolamento di esecuzione della presente legge.

8. Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all’anno a famiglia. I contributi d’importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi.

9. Abrogato

10. Gli importi di cui al comma 8 possono essere adeguati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell’aumento del costo della vita."

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