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L.P. Bolzano 13/10/2008, n. 9

Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.
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[Premessa]



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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1. La lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, R e successive modifiche, è così sostituita:

“I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case- albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti.”

2. La lettera K) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“K) La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l’integrazione del canone di locazione. Per la concessione del sussidio casa l’amministrazione provinciale può avvalersi dell’IPES o delle comunità comprensoriali.”

3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. Al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.”

4. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“5. Chi richiede un’agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che è in possesso dei requisiti per l’ammissione all’agevolazione edilizia richiesta. Deve inoltre indicare nel modulo predisposto a tale scopo dall’amministrazione tutte le circostanze rilevanti per il calcolo del punteggio.”

5. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“6. Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) che risiedono nel territorio provinciale, svolgono un’attività lavorativa e possiedono gli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie devono presentare la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi dell’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Qualora i richiedenti di cui sopra siano coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa.”

6. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“7. Con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all’articolo 6 o con separato provvedimento la Giunta provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell’IPES e l’entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un’attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota dei mezzi per l’edilizia abitativa agevolata destinati all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinata secondo gli stessi criteri. Qualora si tratti di immigrati coniugati, in caso di separazione personale solo uno dei due deve essere in possesso del requisito dell’attività lavorativa triennale. Per il periodo di tempo in cui l’immigrato non sia in possesso dei requisiti del soggiorno e dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a garantire nell’ambito del rapporto di lavoro la sistemazione abitativa. Le relative modalità di attuazione e le sanzioni per il caso di contravvenzione sono determinate dalla Giunta provinciale.”

7. Il comma 5 dell’articolo

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Art. 2 - Norma transitoria all’articolo 1, comma 25

1. Fino all’entrata in vigore dei nuovi criteri per la valutazione della capacità economica di cui all’articolo 91, comma 7, e fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 91, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998,

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Art. 3 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successi

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Art. 4 - Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario in corso. La spesa a carico degl

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