Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione)

1. L'IPES può autorizzare gli assegnatari alla gestione autonoma degli stabili.

2. L'autorizzazione è concessa qualora almeno il 60 per cento dei locatari dello stabile sia d'accordo ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i locatari.

3. L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nell'articolo 114.

4. Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dall'IPES.

5. Gli inquilini degli stabili ai quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'IPES il canone, detratta una quota delle spese generali e di amministrazione determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'IPES in base al relativo consuntivo dell'esercizio immediatamente precedente."

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino