Articolo sostituito dall'art. 12, comma 9, della  L.P. 23/12/2015, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 96 (Commissione di assegnazione)

1. L’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni dell’IPES e di quelle affidate in amministrazione all’IPES spetta ad una commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

2. La Commissione si compone di tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione dell’IPES.

3. La Commissione di assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell’IPES.

4. I membri della Commissione per l’assegnazione sono esclusi dall’assegnazione di alloggi."

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