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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 21/07/2022, n. 5
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- L.P. 16/07/2024, n. 2
- L.P. 09/01/2023, n. 1
- L.P. 22/12/2022, n. 15
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CAPO I - Ambito di applicazione, principi e disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. La presente legge disciplina l'edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno abitativo primario nella Provincia autonoma di Bolzano. 2. La presente legge disciplina in particolare: a) l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato anche " |
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Art. 2 - Finalità della legge1. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie, di particolari categorie sociali e di determinati gruppi di persone in condizioni svantaggiate; b) migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a dis |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) richiedente: la persona intestataria della domanda per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale o di un'abitazione in locazione a canone sostenibile oppure per l'ammissione in una casa albergo; b) partner: la persona legata alla/al richiedente da vincolo di matrimonio o da un |
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CAPO II - Istituto per l'edilizia sociale - IPES |
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Art. 5 - Natura giuridica e funzioni1. L'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano è un ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Dal punto di vista funzionale, organizzativo, amministrativo, contabile e patrimoniale, l'IPES è autonomo e opera secondo criteri di sostenibilità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza. La Giunta provinciale esercita, nei confronti dell'IPES, funzioni di indirizzo e di controllo. 2. L'IPES svolge i seguenti compiti e funzioni: a) attua i programmi di costruzione deliberati dalla Giunta provinciale tramite il recupero, l'acquisto, la nuova costruzione, la permuta e l'assunzione in locazione di immobili, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4; |
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Art. 6 - Statuto1. L'IPES ha un proprio statuto, approvato dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione, in cui sono stabiliti, in conformità |
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Art. 7 - Organi1. Sono organi dell'IPES: a) la/il Presidente dell'IPES in veste di rappresentanza legale; b) il Consiglio di amministrazione; c) l'Organo di controllo. |
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Art. 8 - Direttrice/Direttore generale, Commissione tecnica e Commissione inquilinato1. Il Consiglio di amministrazione nomina la Direttrice/il Direttore generale, il cui mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio. La Direttrice/Il Direttore generale è scelta/scelto fra le dirigenti e i dirigenti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dirigenti della Provincia, come previsto dalle norme relative alla struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano. 2. La Direttrice/Il Direttore generale opera alle |
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Art. 9 - Vigilanza1. L'IPES è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale per il tramite della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitati |
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Art. 10 - Finanziamento1. Le fonti di finanziamento dell'IPES sono: a) entrate proprie rappresentate prevalentemente dai canoni di locazione nonché da ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale; b) contributi in conto esercizio; |
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Art. 11 - Acquisto e vendita di immobili1. Le modalità per l'acquisto e la vendita di immobili sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le parti sociali. |
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Art. 12 - Modelli abitativi innovativi e collaborazione di quartiere1. Per promuovere la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e buoni rapporti di vicinato possono essere realizzati modelli abitativi nuovi e innovativi, tra cui il co-housing e le case multigenerazionali, nonché nuove soluzioni abitative per dete |
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CAPO III - Locazione di alloggi pubblici |
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Art. 13 - Requisiti e criteri di preferenza1. Con regolamento di esecuzione, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, sono stabiliti i requisiti e i criteri di preferenza per l'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l'ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue: a) il periodo minimo di residenza o di lavoro nel territorio provinciale o comunale; b) la composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica rilevata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; c) la titolarità di diritti reali su abitazioni da parte della/del ri |
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Art. 14 - Gestione dei rapporti di locazione1. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per la determinazione del canone di locazione, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare rilevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, della legge provinciale 2 |
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Art. 15 - Revoca dell'assegnazione e rilascio dell'immobile1. La/Il Presidente dell'IPES emana, una volta verificati i presupposti di fatto, il provvedimento di revoca dell'assegnazione, in cui è disposto anche il rilascio dell'immobile occupato senza titolo. 2. La revoca dell'assegnazione è disposta nei seguenti casi: a) nel caso in cui una/un componente del nucleo familiare sia proprietaria/proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del nucleo familiare o che abbia ceduto tale diritto negli ultimi cinque anni. Si considerano anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte una/un componente del nucleo familiare. Il regolamento di esecuzione stabilisce i termini per la riconsegna e l'applicazione del canone provinciale di locazione e una eventuale ulteriore maggiorazione. Il regolamento determina inoltre il canone di locazione dovuto in caso di titolarità di abitazione non adeguata; b) uso per scopi illeciti o abuso nel godimento dell'abitazione, delle superfici di pertinenza o degli spazi comuni; |
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Art. 16 - Controlli e sanzioni amministrative1. Sono sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle persone richiedenti cui è assegnata un'abitazione o un posto-letto, nonché quelle rilasciate da almeno il 6 per cento degli inquilini IPES. 2. L'IPES esegue le ispezioni e i controlli necessari tramite proprio personale incaricato. Chi nega l'accesso all'immobile incorre nella cancellazione dalla graduatoria o nell'annullamento dell'assegnazione, previa diffida scritta da parte dell'IPES. N5 3. Qualora, durante l'esame della domanda per l'assegnazione |
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Art. 17 - Ricorso1. Avverso i provvedimenti della/del Presidente dell'IPES di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, all'articolo 14, comma 4, all'articolo 15, comma 5, nonc |
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CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 18 - Arrotondamento degli importi1. Nella determinazione degli importi si effettua un arrotondamento a due frazioni decimali. L'importo viene arrotondato per eccesso, se la terza frazi |
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Art. 19 - Norma transitoria dell'articolo 161. Le sanzioni previste dall'articolo 16 non si applicano ai provvedimenti amministrativi emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 20 - Modifica degli articoli 2, 40-bis e 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131. Nella lettera A) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le |
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Art. 21 - Norme transitorie della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131. Le domande per l'assegnazione di un'abitazione in locazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valutate in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie in base ai requisiti e criteri di preferenza previsti da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Al momento dell'assegnazione si verifica che la/il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal succitato regolamento di esecuzione. |
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Art. 22 - Norme transitorie1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2, il rinvio all'articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, contenuto nell'articolo 5 |
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Art. 23 - Abrogazione di norme1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche: a) la lettera K) del comma 1 dell'articolo 2; b) le lettere c) e d) del comma 5 dell'articolo 9; c) gli articoli da 11 a 21; d) l'articolo 22-bis; e) l'articolo 24; |
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Art. 24 - Disposizioni finanziarie1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'IPES, disponibili secondo le norme vigenti e, c |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
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