Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 16 (Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci)

1. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES vengono nominati dalla Giunta provinciale per il periodo della propria durata in carica.

2. Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.

3. La Giunta provinciale può sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES e nominare un commissario, quando questi non adempiano in modo grave o ripetutamente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto dell'IPES o quando per qualsiasi ragione non siano in grado di funzionare. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci."

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