Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 13, della L.P. 13/10/2008, n. 9; modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17/09/2013, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 18/03/2016, n. 5, a decorrere dal 01/01/2017, così recitava:

“Art. 46-ter (Disposizioni speciali per giovani coppie)

1. Sono considerate “giovani coppie” ai sensi del presente capo ed agli effetti dell’assegnazione di aree destinate all’edilizia agevolata le coppie che presentano la domanda di agevolazione edilizia entro cinque anni dalla data del matrimonio. Al momento della presentazione della domanda ambedue i coniugi non devono avere superato l’età di 35 anni.

2. Per le giovani coppie l’appartenenza ad una delle cinque fasce di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, è determinata dividendo la somma dei redditi dei coniugi per due. Presupposto per l’applicazione della presente disposizione è che entrambi i coniugi esercitino un’attività lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale almeno al 50 per cento e che siano comproprietari per la metà indivisa dell’immobile agevolato.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente su richiesta. La quota esente per il coniuge, di cui all’articolo 58, comma 2, non viene detratta.”

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