Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 10/08/2001, n. 8; modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13/06/2012, n. 11; sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20/12/2017, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 22-bis

1. Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell'IPES.

1-bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito socio sanitario per le esigenze di persone che devono assistere pazienti per l’intera degenza ospedaliera, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del ciclo di cura. I criteri per l’assegnazione di detti miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. I criteri per l'assegnazione delle abitazioni e per l'ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale."

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