Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 39 (Assunzione dell'abitazione da parte dell'IPES)

1. Qualora si supponga che il sussidio d'emergenza richiesto non sia idoneo ad assicurare stabilmente la proprietà dell'abitazione per la famiglia del richiedente, ovvero ciò sia accertato dopo la concessione del contributo, l'IPES può essere autorizzato a rilevare l'abitazione alle condizioni di cui all'articolo 29, detratti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 38.

2. L'IPES assegna al precedente proprietario l'abitazione acquistata o un'altra adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino