Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 118 (Assegnazione delle abitazioni degli enti pubblici previdenziali)

1. Gli enti pubblici previdenziali che dispongono di abitazioni costruite con fondi dello Stato devono denunciare all'IPES entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la loro relativa consistenza immobiliare.

2. Qualora un'abitazione si renda libera per la riassegnazione, gli enti di cui al comma 1 devono denunciarlo all'IPES entro 30 giorni.

3. Il Presidente dell'IPES comunica all'ente entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia il conduttore con cui deve essere stipulato il contratto di locazione."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino