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L. P. Bolzano 13/06/2012, n. 11

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”.
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[Premessa]



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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, R e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l’intera durata della degenza ospedaliera.”

2. Il comma 6-bis dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-bis. Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62.”

3. L’articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 60 - (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)

1. La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica.”

4. Dopo l’articolo 62-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

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Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il sussidio casa di cui al capo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è concesso a titolari di contratti di locazione che prima di tale data già p

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Art. 3 - Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spe

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