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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 11/07/2018, n. 10
L. P. Bolzano 11/07/2018, n. 10
L. P. Bolzano 11/07/2018, n. 10
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TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE |
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Art. 1 - (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “di trasparenza” sono inserite le parole: “, di parità e di pari opportunità”. 2. L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi) 1. Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica. 3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi. 4. Con l’avvio dell’operatività dell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato. 5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS). 6. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell’impossibilità di amministrare u |
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Art. 2 - Art. 6 - Omissis
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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Art. 7 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito: “1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di s |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 12 - (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)1. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novem |
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CAPO IV - Omissis
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, “Ordinamento degli archivi e istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige”)1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: |
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Art. 17 - (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 18 - (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, “Riordino degli enti locali”)1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della legg |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI |
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Art. 19 - (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)1. La lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provin |
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CAPO VIII) - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 20 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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TITOLO II - TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE |
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Art. 21 - (Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria”)1. Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 11/ter (Sanzioni amministrative) |
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Art. 22 - (Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobr |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA |
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Art. 23 - (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)1. Il titolo della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è aggiunto il seguente comma: |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE |
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Art. 24 - (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)1. L’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 13 (Acque minerali) 1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano. 2. La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale. |
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Art. 25 - (Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma: “4. Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l’impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l’esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. L’esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comu |
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CAPO IV - Omissis |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, "Pesca"1. L'articolo 15-bis della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito: |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE |
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Art. 28 - (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)1. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 d |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA |
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Art. 29 - (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)1. L’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “Art. 16 (Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale) 1. Nell’ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico la Provincia e i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell’interesse collettivo po |
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CAPO VII - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 30 - (Abrogazione)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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TITOLO III - IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO |
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CAPO I - CAPO III - Omissis
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA |
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Art. 42 - (Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo: “Art. 1/bis (Scuole di musica della Provincia) 1. La Provincia è competente per la costruzione, per l’arredamento, per le attrezzature e per la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, nei quali si trova una scuola di musica e il raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni. |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 43 - (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)1. La rubrica dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “Spese di investimento”. |
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Art. 44 - (Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater: “2/bis Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. 2/ter Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico. 2/quater Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge.” 2. Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono così sostituiti: “Art. 3 (Funivie in servizio pubblico) 1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall’esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro. 2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi. Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie) 1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie: a) la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione; b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in: 1) impianti in zona sciistica, come definita dall’articolo 5/bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14; 2) impianti integrativi alle zone sciistiche; |
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Art. 45 - (Regime amministrativo per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti)1. Le concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che au |
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Art. 46 - (Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA |
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Art. 47 - ( Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Interpretazioni autentiche)1. La disposizione di cui all’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si interpreta |
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CAPO VII - Omissis
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TITOLO IV - ECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA |
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Art. 49 - (Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: “4. Inoltre possono essere promossi investimenti in beni mobili da utilizzare nell’ambito dell’attività aziendale e |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE |
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Art. 50 - (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della legge provincial |
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CAPO III - CAPO IV - Omissis
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA |
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Art. 54 - Omissis
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Art. 55 - (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “e le aree di sosta per autocaravan” sono sostituite dalle parole: “, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi”. |
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Art. 56 - Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione d |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI |
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Art. 61 - (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)1. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 g |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO |
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Art. 62 - (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è cosi sostituito: “4. L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra.” 2. Omissis 3. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è cosi sostituito: “4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno d |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE |
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Art. 63 - (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge pro |
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Art. 64 - Art. 65 - Omissis
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CAPO IX - ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 66 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a)-b) |
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TITOLO V - NORME FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 67 - (Disposizioni finanziarie)1. Salvo quanto previsto agli articoli 3, 13, 16, 17, 32, 34, 37, 39, 42, 60 e 64 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse uman |
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Art. 68 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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