Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 110 (Revoca dell'assegnazione dell'alloggio)

1. Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto, sentita la Commissione per l'assegnazione, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;

b) abbia accolto nell'abitazione senza autorizzazione altre persone rispetto a quelle contenute nella domanda di assegnazione dell'alloggio;

c) non abiti in modo stabile ed effettivo nell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva l'autorizzazione dell'IPES giustificata da gravi motivi;

d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti ed immorali;

e) abbia commesso abusi nel godimento dell'alloggio;

f) fruisca di un reddito familiare complessivo per almeno tre anni consecutivi superiore a quello della terza fascia di reddito, come previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c) tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare, anche del reddito del convivente "more uxorio";

g) sia proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia, o abbia ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione o un tale diritto. Lo stesso vale se proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d'uso o abitazione è il coniuge non separato o la persona convivente con il locatario "more uxorio";

h) violi in modo reiterato il regolamento delle affittanze, nonostante diffida ripetuta per tre volte.

i) abbia consentito a terzi di eleggere la residenza anagrafica nell’alloggio IPES senza autorizzazione;

j) abbia provocato rilevanti danni all’alloggio ovvero all’edificio che eccedono la normale usura;

k) nonostante la diffida ripetuta per tre volte, non abbia consentito l’accesso all’alloggio ai tecnici IPES per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell’immobile e l’incolumità sia delle persone che vi risiedono che di terzi.

2. Qualora le abitazioni su cui il locatario dell'IPES possiede i diritti di cui al comma 1, lettera g), si trovino fuori provincia, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio viene disposta solamente qualora il valore convenzionale delle abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali. Il locatario può evitare la revoca dell'assegnazione dell'abitazione se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione.

3. Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo di cui al comma 1, lettera f), il reddito dei figli minori conviventi con l'assegnatario non è considerato.

4. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

5. Il Presidente dell'IPES può concedere un termine non superiore a tre mesi per il rilascio dell'abitazione."

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