L.P. Bolzano 22/01/2010, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.P. Bolzano 22/01/2010, n. 1

Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti.
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[Premessa]



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Art. 1 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 R, è aggiunta la seguente lettera:

“f) il finanziamento alla proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

2) Dopo l’articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22/ter (Acceleramento dei programmi di costruzione) 1. Al fine di accelerare nei comuni con più di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell’IPES di cui agli articoli 22 e 90, l’IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

a) l’IPES indice una gara per l’acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell’entrata in vigore della presente legge abitazioni anche già realizzate. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

b) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerente che, in base all’ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all’IPES entro 24 mesi dall’aggiudicazione;

c) qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un’area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non è ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non è ammessa nella misura prevista, l’offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera a), all’atto della presentazione dell’offerta deve allegare il parere vincolante sull’idoneità urbanistica dell’area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell’offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non può comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all’articolo 7. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio estimo della Provincia. Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto è aumentato del 5 per cento del valore convenzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all’indennità di esproprio per le zone di espansione per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 7/quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

4. Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all’articolo 90, è autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

5. La Giunta provinciale concede all’IPES l’autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l’individuazione accelerata di zone residenziali di cui all’articolo 87/bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 può essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all’articolo 87/bis, commi 1 e 2.

6. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere attuata anche dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.”

3) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata) - 1. Qualora un’abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario può essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l’abitazione all’IPES. L’autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa può essere concessa in considerazione della causa dell’indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

2. Il prezzo di acquisto che l’IPES può pagare corrisponde al valore convenzionale dell’abitazione, determinato ai sensi dell’articolo 7. Qualora l’abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

3. L’IPES assegna in locazione l’abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.

4. Qualora un’abitazione acquistata dall’IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell’articolo 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non è autorizzato all’acquisto e si applica quanto disposto dall’articolo 124, comma 3.”

4) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

“c) sia

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Art. 2 (Norma transitoria all’articolo 1, comma 15)

1) I beneficiari nei cui confronti, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sia stat

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Art. 11 - Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1,

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet

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