Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21/07/2022, n. 5, così recitava:

"Art. 17 (Direttore dell'IPES)

1. Il direttore dell'IPES è nominato dal Consiglio di amministrazione su conforme proposta del Presidente dell'IPES, ed è scelto tra dirigenti pubblici e privati aventi i seguenti requisiti:

a) età non superiore a 60 anni;

b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato ed è regolato con contratto di diritto privato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

3. L'incarico di direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.

5. Le funzioni del direttore vengono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'IPES nella delibera con cui vengono disciplinati l'ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi."

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