Articolo modificato dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22/01/2010, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.P. 17/09/2013, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così recitava:

"Art. 44 (Nucleo familiare)

1. Agli effetti della presente legge concorrono a comporre il nucleo familiare il richiedente, il coniuge ovvero la persona convivente con il richiedente in una relazione more uxorio e, purché conviventi, i discendenti in linea retta minori, nonché quelli tra i 18 e 25 anni di età che siano studenti e fiscalmente a carico; concorrono anche i genitori e i suoceri conviventi con il richiedente alla data di presentazione della domanda da almeno un anno. Ai figli minori sono equiparati i figli in situazione di handicap ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.

2. Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale."

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