Articolo modificato dall'art. 29, comma 1, della L.P. 10/08/2001, n. 8; dall'art. 1, comma 26, della L.P. 13/10/2008, n. 9; dall'art. 1, comma 28, della L.P. 22/01/2010, n. 1; dall’art. 1, comma 10, della L.P. 13/06/2012, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 101 (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni)

1. Le abitazioni resesi disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria, vengono assegnate ai richiedenti aventi diritto con decreto del Presidente dell'IPES.

1-bis. Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie di comuni confinanti.

2. Nell’assegnare le abitazioni il presidente dell’IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un’abitazione con caratteristiche adeguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un’abitazione in locazione.

2-bis. Al fine di favorire l’integrazione degli immigrati, le assegnazioni delle abitazioni si effettuano anche in deroga a quanto disposto dal comma 2, in modo tale che in nessun edificio dell’IPES la percentuale degli immigrati sia, di norma, superiore al 10 per cento degli assegnatari. Se un edificio consiste in meno di dieci abitazioni, un’abitazione può comunque essere assegnata a immigrati.

3. Contestualmente all'invito a scegliere l'abitazione o con provvedimento specifico viene imposto ai richiedenti ammessi un termine perentorio entro il quale devono dichiarare di accettare l'abitazione assegnata.

4. Nell'invito a stipulare il contratto di locazione viene fissato un termine non inferiore ad otto giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'alloggio deve essere definitivamente occupato e stabilmente abitato. Per residenti all'estero il termine per andare ad abitare e occupare stabilmente l'alloggio è di 90 giorni. Il Presidente dell'IPES può concedere una proroga, motivandola accuratamente, per cause di forza maggiore sopravvenute prima del decorso dei termini sopra indicati.

5. Per l'assegnazione di abitazioni alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, comma 3, valgono i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale conformemente alla disposizione citata.

6. L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio. Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell'IPES. L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge.

7. Persone a cui è stata assegnata un'abitazione dell'IPES e che sono colpite dall'esecuzione del provvedimento di sfratto possono essere alloggiate per il periodo fino alla consegna dell'abitazione in abitazioni provvisorie dell'IPES stesso o in edifici che l'amministrazione provinciale mette a disposizione dell'IPES a tale scopo.

8. Qualora l'abitazione assegnata ad una portatrice/un portatore di handicap non sia conforme alle sue esigenze, obbligandola/obbligandolo ad eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio assegnato, è previsto un finanziamento pari al 100 per cento della spesa sostenuta.”.

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