Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 103 (Ammissione alle case-albergo)

1. I criteri per l'ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali vengono fissati dalla Giunta provinciale. Nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale può derogare ai criteri generali e specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge.

2. L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad affidare la gestione delle case-albergo alle amministrazioni o associazioni interessate in base ad una convenzione.”

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