Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi)

1. Nel canone di locazione di cui all’articolo 112 non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché le spese per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e per l’asporto dei rifiuti e il costo dell’assicurazione per la responsabilità civile. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati e dettagliatamente documentati.”

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