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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 22/12/2016, n. 27
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Art. 1 - (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 R, è aggiunto il seguente numero: “3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.” 2. Dopo la lettera R) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 R, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla |
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Art. 2 - (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 R, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) 1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività produttive. Sono inoltre ammesse, purché non limitino l’attività produttiva: a) le attività di commercio all’ingrosso; b) le attività di prestazione di servizi; c) le attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui ai commi 4 e 5; |
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Art. 3 - (Interpretazione autentica della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”)1. L’espressione “sentenza passata in giudicato”, di cui all’articolo 8, comma 11, della legge pro |
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Art. 4 - (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale”)1. Omissis 2. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 R, le parole: “dalla normativa comunitaria,” sono sostituite dalle parole: “dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,”. 3. La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 R, è così sostituita: “Segnalazione certificata di inizio attività”. 4. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 R, è così sostituita: “1. L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve conte |
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Art. 5 - Art. 6 Omissis |
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Art. 8 - Art. 11 Omissis |
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Art. 12 - (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”)1. Alla fine del titolo della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 R, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e partecipazioni pubbliche”. 2. Alla fine della rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 R, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e disciplina”. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 R, è inserito il seguente comma: “1-bis La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche.” 4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 R, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate.” 5. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 R, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: “4-bis Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costit |
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Art. 13 - (Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione di mutui agli enti locali)1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2016 ed i rientri fino ad esaurimento dei fondi di rotazione di cui alla legge regi |
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Art. 14 - Art. 18 Omissis |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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