Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22/01/2010, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 22-ter (Acceleramento dei programmi di costruzione)

1. Al fine di accelerare nei comuni con più di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell’IPES di cui agli articoli 22 e 90, l’IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

a) l’IPES indice una gara per l’acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell’entrata in vigore della presente legge abitazioni anche già realizzate. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

b) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerente che, in base all’ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all’IPES entro 24 mesi dall’aggiudicazione;

c) qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un’area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non è ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non è ammessa nella misura prevista, l’offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera a), all’atto della presentazione dell’offerta deve allegare il parere vincolante sull’idoneità urbanistica dell’area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell’offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non può comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all’articolo 7. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio estimo della Provincia. Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell’articolo 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto è aumentato del 5 per cento del valore convenzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all’indennità di esproprio per le zone di espansione per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

4. Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all’articolo 90, è autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

5. La Giunta provinciale concede all’IPES l’autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l’individuazione accelerata di zone residenziali di cui all’articolo 87-bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 può essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all’articolo 87-bis, commi 1 e 2.

6. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere attuata anche dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.”

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