Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.P. 17/09/2013, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così recitava:

"1. Agli effetti della presente legge due coniugi sono considerati legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale non sia sancita entro quattro anni dalla presentazione della domanda, l’agevolazione edilizia eventualmente concessa è revocata. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato."

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