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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
- Alfonso Mancini
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONI PER INTERVENTI STRUTTURALI |
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Normativa base sulle agevolazioni per interventi strutturaliL’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede al comma 1 la possibilità di usufruire della detrazione N1 dall’imposta sul reddito del 50% delle spese sostenute dal 26/06/2012 fino al 31/12/2021 N2 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1 (c.d. “Bonus ristrutturazioni”, la cui aliquota di detrazione a regime sarebbe quella del 36%, come stabilito dal menzionato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, che tornerà applicabile in caso di mancata proroga del termine finale sopra indicato). |
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Riconducibilità a una fattispecie comuneIl c.d. “Sismabonus” - trattato nei paragrafi successivi nelle sue diverse forme - segue le regole stabilite da norme specifiche (commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013), in parte differenti da quelle di base sopra descritte e relative agli interventi strutturali agevolabili nell’ambito del “Bonus rist |
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SISMABONUS “NORMALE” E SISMABONUS “ACQUISTI” |
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Sismabonus “normale” e Sismabonus “potenziato”Secondo quanto stabilito dai commi 1-bis e 1-ter, art. 16 del D.L. 63/2013, a partire dal 04/08/2013 gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica sulle parti strutturali (di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i) - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 N3 (fino al 31/12/2016 era solo per le zone 1 o 2) - nei medesimi massimali di spesa ammissibili, possono usufruire della detrazione ripartita in 5 quote annuali (anziché 10) del 50% della spesa (fino al 31/12/2016 era il 65%), sempre entro il massimale di 96.000 Euro, con conseguente massimo risparmio di imposta pari a 9.600 Euro all’anno per 5 anni. Possiamo fare riferimento a queste agevolazioni come “Sismabonus normale”. |
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Sismabonus “acquisti” |
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Regole generaliIl comma 1-septies del D.L. 63/2013 (introdotto dall’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96) disciplina a sua volta una ulteriore fattispecie, che prevede di agevolare in misura pari al 75% oppure dell’85% gli interventi di cui al paragrafo precedente, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 30 mesi N17 dalla fine dei lavori (oppure, se antecedente, entro la data di scadenza dell’agevolazione - vedi tabella riepilogativa). In questi casi l’agevolazione è fruita non dall’impresa che esegue i lavori, ma dall’acquirente di ciascuna singola unità immobiliare, applicando le percentuali di detrazione non alle spese sostenute per gli interventi ma al prezzo di vendita della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, sempre però entro l’ammontare massimo di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare. Ragion per cui si fa riferimento a questa agevolazione, anch’essa da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, come “Sismabonus acquisti |
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Dettagli e chiarimenti Agenzia delle entrateL’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 29/08/2019, n. 354 Visualizza PDF, ha chiarito che il Sismabonus acquisti può essere usufruito anche nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite permuta (nella fattispecie, l’interessato aveva ceduto a titolo di permuta un immobile ad uso abitativo, di cui era comproprietario con i propri familiari, a un’impresa di costruzioni, la quale dopo averlo demolito e ricostruito aveva ceduto loro due nuove unità immobiliari). |
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Acquisto da parte di impresa di costruzioniCome visto, il Sismabonus “ordinario” si applica costruzioni a destinazione residenziale o ad attività produttive, nonché ai soggetti Irpef (persone fisiche) o Ires (società, enti). Inoltre, prima con la Risoluzione 12/03/2018, n. 22/E, e poi con la Risoluzione 25/06/2020, n. 34/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione d |
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Percentuali di detrazione in base al miglioramento della classe di rischio sismicoLe detrazioni del Sismabonus in tutte le sue declinazioni sono fissate al 70%, 75%, 80% oppure 85% delle spese sostenute, a seconda della diminuzione del rischio sismico in termini di classificazione, attestata ad opera di un professionista abilitato. |
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Interventi ammessi |
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Esclusione degli interventi di nuova costruzioneIl Sismabonus non contempla specifiche tipologie di interventi che devono essere eseguiti, ma si basa essenzialmente sul conseguimento del risultato, cioè il miglioramento della classe di rischio sismico in base al D.M. 58/2017, certificata |
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Valutazione dell’Unità strutturale per il SismabonusSecondo quanto si legge nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (che, come visto, è la norma di base per il Sismabonus in tutte le sue declinazioni), gli interventi: - devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente; - devono coinvolgere interi edifici; - ove riguardino i centri storici, devono comunque essere eseguiti sulla base di progetti unitari, e non su singole unità immobiliari; - possono essere realizzati mediante demolizione e ricostruzione (o ricostruzi |
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Sismabonus e interventi di riparazione o localiCome confermato dalla Commissione di monitoraggio per il Superbonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al punto 8.4 delle NTC 2018 rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e quindi sono agevolabili anche con il Super-Sismabonus (cfr. risposte a quesiti Commissione di monitoraggio per il Superbonus presso il Consiglio superiore dei LL.PP. Visualizza PDF). Tuttavia, ciò solo quando detti interventi sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: - ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; - migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; - impedire meccanismi di collasso locale. Quando invece la finalità sia modificare un elemento o una porzione limitata della struttura non viene perseguita la riduzione del rischio, e quindi l’intervento non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal Sismabonus (qualora si operi unicamente mediante interventi locali). - interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla ri |
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Sismabonus e interventi di miglioramento e adeguamento sismicoLa Commissione di monitoraggio (cfr. risposte a quesiti aprile 2021 Visualizza PDF) ritiene che per gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), |
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Sismabonus e interventi di demolizione e ricostruzioneL’applicazione del Sismabonus agli interventi eseguiti tramite demolizione e ricostruzione (prevista in maniera esplicita dalla normativa solo per il c.d. “Sismabonus acquisti”, dal comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013 |
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Sismabonus e interventi con ampliamento volumetricoDopo le modifiche introdotte alle definizioni degli interventi edilizi ad opera del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120) (vedi D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia), la lettera d), art. 3 del D.P.R. 380/2001 prevede che rientrino nel concetto di “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime N10 e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, ma an |
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Sismabonus su edificio collabenteIl Sismabonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti” - vedi Fabbricati “collabenti†(ruderi): disciplina catastale, edilizia e fiscale), a |
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Cessione di cubaturaCon l’Interpello 26/06/2020, n. 194 (Visualizza PDF), l’Agenzia delle entrate ha confermato l’appl |
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Sismabonus e immobili merce delle impreseCon la Risoluzione 12/03/2018, n. 22/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione disposta dall’art. 16 del D.L. 63/2013 può essere riconosciuta |
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Sismabonus sulla sola pertinenzaCome visto, il Sismabonus - sia nella versione “normale” o “super” (detrazione 110% ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), rientra nella più ampia categoria del “Bonus ristrutturazioni”, la cui norma di base &e |
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Soggetti ammessiQuanto ai soggetti che possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni, l’ambito applicativo del Sismabonus è più ampio di quello del semplice Bonus ristrutturazioni, dal momento che di quest’ultimo possono usufruire solo i contribuenti assoggettati all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, mentre del Sismabonus possono usufruire anche i soggetti passivi IRES (i.e., le società) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo. |
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Calcolo del massimaleIn caso di edificio unifamiliare (costituito cioè da un’unica unità abitativa ed eventuali pertinenze) l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatas |
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AdempimentiPer la fruizione del Sismabonus, oltre agli ordinari adempimenti richiesti anche per il Bonus ristrutturazioni (pagamento con bonifico “parlante&rdquo |
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Cumulabilità del Sismabonus con altre agevolazioni |
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Cumulo con EcobonusSi applicano le regole generali, in base alle quali (vedi Circolare 31/05/2007, n. 36/E, paragrafo 3.1 |
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Cumulo con Bonus ristrutturazioniIl Sismabonus non è cumulabile con il c.d. “Bonus ristrutturazioni”. |
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Cumulo con contributi per la ricostruzione post-sismaLa Risoluzione Agenzia entrate 23/04/2021, n. 28/E, ha chiarito che - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici - eventuali spese sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali del Sismabonus, come disciplinato dall’art. 16 del D.L. 63/2013 (ma anche del c.d. “Super-Sismabonus”, a sua volta disciplinato dall’art. 119 del D.L. 34/2020 - vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico). Quanto affermato deriva dal principio che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il Sismabonus è connesso alla realizzazione di ulteriori opere utili al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico dell’edificio. Viene quindi affermato un generale princi |
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Spese accessorie e di contornoAnche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in generale, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (vedi Risoluzione 29/11/2017, n. 147/E). |
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Cessione del credito o sconto dai fornitoriPer le opzioni alternative alla fruizione della detrazione relativamente agli interventi rientranti nel Sismabonus o nel S |
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Interventi congiunti per riduzione del rischio sismico e riqualificazione energeticaLa Legge di bilancio 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 3 R, con il nuovo comma 2-quater.1 dell’art. |
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CLASSIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI |
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Il Decreto ministeriale con le linee guidaIn attuazione dell’art. 16 del D.L. 63/2016, comma 1-quater, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le |
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Professionisti abilitati |
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Classificazione del rischio sismico |
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Contenuto delle linee guidaLe linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017 R): - consentono di attribuire a un edificio una specifica classe di rischio sismico, variabile da A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che |
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Metodo convenzionale e metodo semplificato per l’attribuzione della classe di rischioLa determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi. 1) METODO CONVENZIONALE Il metodo convenzionale è applicabile a |
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MODULISTICA PER IL SISMABONUS, INDICAZIONI GENERALI |
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I modelli “unici” per tutte le pratiche di SismabonusCon l’emanazione del D.M. 06/08/2020, n. 329, sono state introdotte modifiche al D.M. 28/02/2017, n. 58, concernente le Linee guida per la classificazione del rischio sismico |
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Tecnici incaricati di rendere le dichiarazioniAi fini del Sismabonus: 1) il progettista delle strutture è tenuto a rilasciare asseverazione in base al modello di cui all’Allegato B (vedi formula R) al D.M. 58/2017; |
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Tempistiche di presentazione dei modelliSi fornisce di seguito un riassunto delle tempistiche per la presentazione delle varie asseverazioni ai fini del Super-Sismabonus, con i link alle relative formule.
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Tempestività nella presentazione dell’Allegato B, asseverazione tardivaIn base al comma 3, art. 3 del D.M 58/2017, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui all’Allegato B R devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. In precedenza era previsto che il deposito avvenisse contestualmente all’avvio del procedimento edilizio; la modifica normativa al citato comma 3, che consente ora (a differenza di prima) di presentare l’asseverazione anche non contestualmente all’avvio dell’iter, purché entro l’inizio dei lavori, si applica per i titoli edilizi presentati a partire dal 16/01/2020 (data di entrata in vigore del D.M. 24/2020 che ha introdotto la suddetta modifica, finalizzata anche a sistemare incongruenze quali la necessità di indicare il protocollo della pratica sismica, generalmente non noto al momento di avviare l’iter edilizio). Si veda in proposito, tra le tante, la risposta 18/03/2021, n. 192 Visualizza PDF. Si voglia tener conto anche del fatto che la SCIA (salvo casi |
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COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL SISMABONUS, INDICAZIONI PRATICHE |
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AvvertenzeSi riportano qui di seguito - con l’ausilio di immagini esplicative - alcune note di supporto per la compilazione della modulistica per il Sismabonu |
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Dati generali e preliminari |
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Identificazione del modello e della zona di interventoPer Regione, Provincia e Comune vanno inseriti i codici rispettivamente di 2, 3 e 3 cifre reperibili nella classificazione Istat (colonne A, B e D del file qui disponibile Visualizza PDF). |
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Identificazione dell’immobile e dati catastaliNella parte descrittiva dell’immobile oggetto di intervento vanno inseriti anche i dati catastali. Relativamente al subalterno, qualora si stia intervenendo su un immobile unifamiliare si ritiene che si possa fare ri |
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Requisiti del tecnico asseveratore e incompatibilitàNella parte in cui si richiede di attestare il possesso dei requisiti, il riferimento normativo corretto è sempre quello al D.M. 58/2017, e non quello dei decreti di modifica (ultimo in ordine di tempo al momento di redigere questa nota, il D.M. 329/2020). |
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Congruità della spesa |
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Come determinare la congruità della spesa per il SismabonusLa necessità di attestare la congruità della spesa è prevista solo in relazione alle pratiche concernenti il Super-Sismabonus |
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Importo dei lavori di progettoSul punto non ci sono purtroppo particolari chiarimenti, e il modello non è chiaro poiché da un lato richiede di indicare il “costo complessivo dell’intervento” e dall’altro invece richiede di asseverare la “congruità della spesa ammessa a detrazione”. A nostro giudizio occorre compilare il campo inserendo il costo, comprensivo di spese tecniche, IVA N13 e cassa di previdenza, dell’intervento principale di miglioramento sismico (quindi solo l’intervento strutturale) |
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Congruità dei costi per il Sismabonus acquistiPer il “Sismabonus acquisti” non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e |
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Stato di avanzamento lavori e stato finaleNell’Allegato B-1 R, nonché nell’Allegato 1 - cioè i modelli da compilarsi a cura del Direttore dei lavori, rispettivamente a fine lavori oppure a stato di avanzamento dei lavori - è scritto esplicitamente che vanno indicati importi al netto dell’IVA (cioè senza IVA). Tale indicazione appare incongruente, poiché si richiede di inserire importi diversi da quelli portati in detrazione, dato che l’IVA è compresa, come peraltro chiaramente indicato dall&rsqu |
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Necessità di allegare il computo metricoNell’Allegato B R al D.M. 58/2017, è previsto che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione. |
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Varianti in corso d’opera e modifiche ai costi preventivatiPuò certamente accadere di frequente che l’importo dei lavori stimati a preventivo sia modificato in corso d’opera a causa di imprevisti, varianti richieste dalla committenza, errori nella stima |
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Stato di fatto ante operam e stato conseguente l’intervento |
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Come e quando compilare le sezioni dei modelliCome chiarito dalla Commissione di monitoraggio sul Sismabonus istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (risposte a quesiti aprile 2021 Visualizza PDF), ci sono alcuni casi in cui non è necessaria l’attribuzione di classe di rischio, in particolare: 1) quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” N14 non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B R, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti; |
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Indicazione degli estremi del Genio civileNel paragrafo “Tempestività nella presentazione del modello”, si è chiarito che la norma consente ora - per i titoli edilizi presentati a far data dal 16/03/2020 - di depositare l’Allegato B R anche (al più tardi) entro l’inizio dei lavori, e che tuttavia per le pratiche di SCIA è secondo noi opportuna la presentazione contestuale, in quanto la SCIA non prevede una formale “comunicazione di inizio lavori” e altresì teoricame |
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Effetti dell’intervento di riduzione del rischio sismicoIl Superbonus - accessibile anche per interventi che pur consentendo una riduzione del rischio sismico della costruzione non comportano il miglioramento in termini di classificazione - si è affiancato, senza sostituirle, alle preesistenti agevolazioni relative invece a interventi comportanti un miglioramento in termini di classe di rischio. Ne segue che la modulistica è |
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SUPER-SISMABONUS 110%L’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, convertito in legge dalla L. 17/07/2020, n. 77) ha disposto al comma 4 che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013, si applicano a determinate condizioni nella misura del 110% (c.d. “Super-Sismabonus” o “ |
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