Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/11/2023

Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis

Dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023, che per la prima volta ha ammesso il ricorso alla remissione in bonis per la tardiva presentazione dell’Allegato B del D.M. 58/2017 ai fini del Sismabonus, presentiamo un riepilogo completo. Moduli per il Sismabonus; Modalità e tempistiche di presentazione; Remissione in bonis; Polizze asseveratore. Chiarimenti Circolare 07/09/2023, n. 27/E.

Tra i requisiti di ordine “burocratico” per l’accesso all’agevolazione del Sismabonus - sia ordinario (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies) che “Super” (art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4), vi è la compilazione della modulistica per l’attestazione del rischio sismico prima e dopo gli interventi, definita dagli Allegati al D.M. 28/02/2017, n. 58 (come da ultimo modificati dal D.M. 06/08/2020, n. 329, per adeguarli alle modifiche normative nel frattempo intervenute).
In particolare:
1) il progettista delle strutture è tenuto a redigere l’asseverazione in base al modello di cui all’Allegato B al D.M. 58/2017 (formula editabile: https://www.legislazionetecnica.it/node/3817149);
2) il direttore dei lavori delle strutture è tenuto a redigere l’asseverazione in base ai modelli di cui all’Allegato 1 al D.M. 58/2017 in caso di stati di avanzamento lavori (formula editabile: https://www.legislazionetecnica.it/node/3817236) e/o all’Allegato B-1 al D.M. 58/2017 a lavori ultimati (formula editabile: https://www.legislazionetecnica.it/node/3817234);
3) il collaudatore statico è tenuto a redigere l’asseverazione in base al modello di cui all’Allegato B-2 al D.M. 58/2017 (formula editabile https://www.legislazionetecnica.it/node/3817235), se l’intervento è soggetto a collaudo statico in base alla normativa vigente (vedi Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo).
Per maggiori dettagli sulla modulistica e complete istruzioni per la compilazione dei modelli si veda Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione.

TEMPESTIVA PRESENTAZIONE ALLEGATO B - È fondamentale in particolare il requisito di cui al punto 1) del paragrafo precedente, cioè l’asseverazione redatta dal progettista strutturale secondo l’Allegato B. Infatti, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni di seguito descritte, non consente l’accesso al Sismabonus (in tal senso, da ultimo, Circolare Agenzia entrate 25/07/2022, n. 28/E, pag. 55), salvo la possibilità di “remissione in bonis” di cui si dirà più avanti.
Esaminiamo dunque di seguito cosa si intende per asseverazione “tempestiva”, e conseguentemente “tardiva”.

Il D.M. 58/2017 - nella versione originariamente pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti - disponeva all’art. 3, comma 3, che “Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2 [l’Allegato B, NdR], è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente (…)” (seppure la norma parlava solo di SCIA, il requisito è stato interpretato come riferito più genericamente al “titolo abilitativo urbanistico”, con ciò riconoscendone l’applicazione anche ai procedimenti non instaurati tramite SCIA ma tramite istanza di permesso di costruire - vedi Circolare Agenzia entrate 31/05/2019, n. 13/E, pag. 268).
Il D.M. 58/2017 è stato in seguito modificato dal D.M. 09/01/2020, n. 24, in vigore dal 16/01/2020, emanato in relazione alla “necessità di adeguare il suddetto decreto ministeriale n. 58 del 2017 alle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, soprattutto in riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi ed alla contestuale presentazione dell’asseverazione prevista dal decreto citato (Allegato B), nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili richiedendo, di conseguenza, una integrazione al medesimo Allegato B” (cfr. premesse al D.M. 24/2020).
A seguito di tale modifica, l’art. 3 del D.M. 28/02/2017, n. 58, comma 3, dispone ora che “Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 [l’Allegato B, NdR], devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (…) tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Tale modifica normativa, che consente ora (a differenza di prima) di presentare l’asseverazione anche non contestualmente all’avvio del procedimento edilizio purché al più tardi entro l’inizio dei lavori, si applica solo per i titoli edilizi presentati a partire dal 16/01/2020 (data di entrata in vigore del D.M. 24/2020 che ha introdotto la suddetta modifica).
In tal senso, da ultimo, Circolare Agenzia entrate 25/07/2022, n. 28/E, pag. 55.

Alla luce di quanto sopra, l’asseverazione è considerata tempestiva se presentata in base alle tempistiche seguenti.

DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO

ASSEVERAZIONE TEMPESTIVA

Fino al 15/01/2020

Contestualmente all’avvio del procedimento edilizio

Dal 16/01/2020

Prima dell’inizio dei lavori

 

Per i procedimenti avviati dal 16/01/2020, il requisito andrà peraltro declinato in maniera differente a seconda del procedimento edilizio attivato. Infatti:
* il procedimento per il rilascio del permesso di costruire prevede una comunicazione espressa di inizio dei lavori, quindi la data ultima utile per la presentazione tempestiva dell’Allegato B è da considerare quella indicata nella suddetta comunicazione;
* la SCIA e la CILAS (CILA Superbonus, che consente - contrariamente alla CILA ordinaria - anche di autorizzare interventi sulle parti strutturali degli edifici), sono già delle comunicazioni di inizio lavori, pertanto la data ultima utile per la presentazione tempestiva dell’Allegato B è da considerare quella di inizio lavori indicata nella relativa modulistica (per la SCIA alternativa, non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione).

Vale la pena precisare che in caso di varianti in corso d’opera, vale comunque ai fini di cui sopra l’originaria data di avvio del procedimento edilizio, salvi i casi nei quali si possa dimostrare che l’entità della variante sia tale da aver comportato l'instaurazione di un nuovo procedimento edilizio (possibilmente con il supporto di attestazione in tal senso rilasciata dal competente ufficio comunale).

CASI IN CUI È AMMESSA L’ASSEVERAZIONE TARDIVA - L’unico caso in cui l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di ammettere l’asseverazione “tardiva” riguarda il c.d. Sismabonus acquisti, relativamente agli edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 2 e 3, per interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 01/01/2017 ma prima del 01/05/2019 (data di entrata in vigore dell’art. 8 del D.L. 34/2019 che ha esteso detto bonus anche alle zone 2 e 3).
Chiaramente l’adempimento non poteva essere effettuato nelle zone sismiche 2 e 3, per procedure autorizzatorie avviate prima della data di entrata in vigore della nuova disposizione, in quanto non era vigente.
L’Agenzia delle entrate ha risolto la questione con la Risoluzione 03/07/2020, n. 38/E, chiarendo che in tali casi il beneficio fiscale spetta anche se l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Inoltre, qualora le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 (esclusa dalle agevolazioni fiscali) alla zona sismica 3, possono accedere ai bonus fiscali anche i soggetti che non hanno presentato tempestivamente l’asseverazione poiché il Comune risultava in zona sismica 4.
Ciò a condizione che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale, e pertanto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, in caso di fruizione diretta.
In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’adempimento va invece effettuato prima dell’esercizio di tale opzione.
Resta fermo in entrambi i casi che le detrazioni spettano limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio di zona sismica.
Si vedano in tal senso: Circolare Agenzia entrate 23/06/2022 n. 23/E, paragrafo 6.2.2; Circolare Agenzia entrate 25/07/2022, n. 28/E, pag. 56.

REMISSIONE IN BONIS - L’art. 2-ter del D.L. 16/02/2023, n. 11 (introdotto con la conversione in legge - L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata in G.U. 11/04/2023, n. 85), alla lettera c) del comma 1, consente ora al contribuente la possibilità di usufruire della c.d. “remissione in bonis (di cui all’art. 2 del D.L. 02/03/2012, n. 16, comma 1), con riferimento all’obbligo di presentazione tempestiva dell’asseverazione di cui all’Allegato B.
Il citato art. 2 del D.L. 16/2012 prevede che i contribuenti che hanno omesso di effettuare una comunicazione per avvalersi di benefici di natura fiscale o di regimi opzionali, possono rientrare nei termini, a patto che:
* il soggetto possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per la fruizione del beneficio;
* l’adempimento richiesto sia eseguito al più presto, e comunque entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2023 riferita ai redditi 2022, entro il 30/11/2023);
* sia corrisposta la sanzione di 250 Euro (minimo previsto dall’art. 11 del D. Leg.vo 471/1997, comma 1).
Inoltre, è necessario che non vi siano stati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relativi alla violazione commessa;

La lettera c) del comma 1, art. 2-ter del D.L. 11/2023, chiarisce a tal fine che:
* la “prima dichiarazione utile” entro il cui termine di presentazione effettuare l’adempimento è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Ne consegue che la remissione in bonis consentita dall’art. 2-ter del D.L. 11/2023, lettera c) del comma 1, sembra applicabile solo ai contribuenti per i quali la prima quota dell’agevolazione sia da fruire nella dichiarazione dei redditi 2023 riferita ai redditi 2022 (come detto, scadenza 30/11/2023), o successive, escludendo invece coloro per i quali tale prima quota era da fruire nelle dichiarazioni precedenti (dalla dichiarazione 2022 riferita ai redditi 2021, a scendere). Tale aspetto sembra essere stato confermato dalla Circolare 07/09/2023, n. 27/E (vedi a tale proposito il punto 6.1). Tale interpretazione creerebbe ingiustificate disparità fra contribuenti in condizioni simili;
* nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1) la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate.
Vedi anche la Circolare 07/09/2023, n. 27
/E, punto 6.1.

REMISSIONE IN BONIS E SISMABONUS ACQUISTI - Per specifiche indicazioni in merito alla remissione in bonis in caso di Sismabonus acquisti vedi https://www.legislazionetecnica.it/10862635/news-edilizia-appalti-profes...

TEMPISTICHE PRESENTAZIONE ALTRI ALLEGATI - A conclusione dell’argomento, si forniscono indicazioni per la tempistica di presentazione dei modelli del direttore dei lavori delle strutture e del collaudatore statico.
A tale proposito, l’art. 3 del D.M. 28/02/2017, n. 58, dispone:
* al comma 4 che “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”;
* al comma 4-ter che “il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5 [deposito al SUE e copia al committente, NdR], al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2” (tuttavia, riteniamo in questi casi possibile anticipare la consegna degli Allegati al SUE, senza attendere la fine lavori, nel caso si debba monetizzare l’importo a stato di avanzamento con la cessione del credito);
* al comma 5 che le asseverazioni “sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.

POLIZZE ASSEVERATORE - Si specifica infine che solo per le asseverazioni relative a interventi Superbonus, l’asseveratore deve possedere la polizza specifica di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi in proposito Circolare Agenzia entrate 27/05/2022, n. 19/E, punto 6).
Negli altri casi sarà invece sufficiente l’ordinaria polizza di RC professionale del tecnico asseveratore.

Dalla redazione