Sismabonus 110%, sanabile la mancata attestazione di congruità della spesa | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/06/2021

Sismabonus 110%, sanabile la mancata attestazione di congruità della spesa

La mancanza dell'attestazione della congruità delle spese nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia non pregiudica l'accesso al Superbonus.
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Con la risposta all’interpello 410/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti con riferimento alla fruibilità del c.d. “Super-Sismabonus”.
 
LA VICENDA - Nel caso di specie, l’istante aveva presentato in data 27 agosto 2020 una SCIA e aveva allegato alla documentazione presentata anche l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'Allegato B, secondo un modello non aggiornato.
Infatti, l'art. 2 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 06/08/2020, n. 329, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l'Allegato B del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista). 
Dette modifiche, allo scopo di adeguare il tutto alle agevolazioni del c.d. “Super-Sismabonus” (vedi anche Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione), avevano previsto la revisione della modulistica per l’attestazione del rischio sismico prima e dopo gli interventi, introducendo:
- nell’Allegato B, l’attestazione della congruità delle spese e del possesso della polizza assicurativa di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 14;
- l’Allegato B-1 (Attestazione del direttore dei lavori);
- l’Allegato B-2 (Attestazione del collaudatore statico).
L’istante aveva presentato una documentazione priva della dichiarazione relativa alla congruità delle spese e del possesso della polizza assicurativa, facendo riferimento al previgente modello previsto dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58.
 
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – L’Agenzia delle entrate - dopo aver analizzato la questione, ripercorso l’evoluzione normativa e citato anche quanto affermato dalla Commissione di monitoraggio sul Sismabonus istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere del 2 febbraio 2021, RU n. 0031615) – ha ribadito che l'attestazione di congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus (vedi anche Superbonus e interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità).
Nell’interpello viene ricordato che ai fini del Superbonus, per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale e della direzione dei lavori delle strutture attestano la corrispondente congruità delle spese e l’asseverazione è rilasciata sia prima che al termine dei lavori e/o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Ripercorrendo quindi quanto previsto dal D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile beneficiare del Superbonus purché l'attestazione della congruità delle spese prevista nel nuovo Allegato B (vedi anche Super-Sismabonus e asseverazione tardiva: la sanatoria deve essere ammessa), insieme agli altri modelli, venga prodotta entro la fine dei lavori (tali moduli sono disponibili per il download nel formulario di Legislazione Tecnica: https://www.legislazionetecnica.it/formulario).

Dalla redazione