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Flash news del
13/05/2021

Proroga del Superbonus per condomini e IACP

Pubblicato il D.L. 59/2021: per i condomini, la scadenza è fissata al 31/12/2022 senza più la necessità di arrivare a un SAL di almeno il 60% entro il 30/06/2022; per gli IACP ed enti similari la scadenza è prorogata al 30/06/2023, con possibilità di ulteriore estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 è stato raggiunto un SAL di almeno il 60%.

Una prima, attesa, proroga del Superbonus è stata disposta.
Il D.L. 06/05/2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/05/2021 e in vigore dal 08/05/2021) ha disposto la proroga del Superbonus in favore dei condomini nonché degli IACP ed enti similari.

In particolare:
- per i condomini e gli edifici plurifamiliari, la scadenza è ora fissata al 31/12/2022 senza più la necessità di arrivare a un SAL di almeno il 60% entro il 30/06/2022 (cosa che è rimasta invece per le persone fisiche quando si tratti dell'unico proprietario fino a 4 unità immobiliari);
- per gli IACP ed enti similari è stata disposta una proroga di ulteriori 6 mesi, nel senso che la scadenza della misura è stata spostata al 30/06/2023 (prima era il 31/12/2022), con possibilità di ulteriore estensione al 31/12/2023 (prima era 30/06/2023) se alla data del 30/06/2023 è stato raggiunto un SAL di almeno il 60%.

In allegato il testo coordinato dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi anche Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico e Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).

RIEPILOGO SCADENZE SUPERBONUS - Dopo le modifiche, si prevede l’applicazione del Superbonus con le seguenti scadenze:
a) per le persone fisiche in caso di unifamiliari o unità immobiliari autonome, per le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2020 fino al 30/06/2022;
b) per le persone fisiche in caso di unico proprietario fino a 4 unità, per le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2020 fino al 30/06/2022, con estensione fino al 31/12/2022 a patto che al 30/06/2022 sia stato raggiunto un SAL di almeno il 60%;
c) per i condomini e gli edifici plurifamiliari, per le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2020 fino al 31/12/2022;
d) per Istituti autonomi case popolari (IACP, comunque denominati) o altri enti aventi analoghe finalità istituzionali, per le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2020 fino al 30/06/2023, con estensione fino al 31/12/2023 a patto che al 30/06/2023 sia stato raggiunto un SAL di almeno il 60% (*);
e) per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa nonché per i soggetti del c.d. “terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), nonché per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2020 fino al 30/06/2022.

(*) Poiché la proroga per gli IACP (al 30/06/2023 con possibile estensione al 31/12/2023, rispetto alla scadenza ordinaria del 30/06/2022 prevista in linea generale) è introdotta dal comma 3-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, che si riferisce solo all’Ecobonus, in teoria tale proroga non è applicabile al Sismabonus, la cui scadenza quindi resterebbe fissata al 30/06/2022 anche per questi soggetti. Si tratta di un aspetto del tutto incongruente, che il legislatore dovrebbe chiarire al più presto.

Il tutto è riepilogato dalla seguente tabella.

 

Superbonus 110% - Date di scadenza aggiornate al D.L. 59/2021

 

SOGGETTI

SCADENZA

Persone fisiche - Unifamiliari o unità autonome

30/06/2022

Persone fisiche - Unico proprietario fino a 4 unità30/06/2022
Estensione al 31/12/2022 se al 30/06/2022 SAL ≥ 60%

Condomini ed edifici plurifamiliari

31/12/2022

IACP e istituti similari

Sismabonus 30/06/2022 (vedi nota * riportata sopra)
Ecobonus 30/06/2023
Solo per l’Ecobonus, estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL ≥ 60%

Cooperative edilizie e terzo settore

30/06/2022

 

APPROVAZIONE COMMISSIONE UE - In linea generale, il comma 74, art. 1 della L. 178/2020, dispone che "l'efficacia delle proroghe ... resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea".
L’approvazione è a sua volta è subordinata all’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con le seguenti tempistiche:
- entro due mesi dalla trasmissione formale (avvenuta il 30/04), la Commissione UE farà le sue valutazioni e formulerà una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- quest’ultimo ratifica entro 4 settimane, pertanto possiamo ipotizzare circa entro fine luglio.
Non vi sono certezze, ma sarebbe davvero incredibile se si dovesse addivenire a una mancata approvazione, e in quel caso si ritiene che comunque il Governo potrebbe e dovrebbe stanziare “fondi propri”.

Dalla redazione