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26/04/2021

Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti

A seguito di chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione 23/04/2021, n. 28/E), si riepilogano le condizioni per usufruire del Sismabonus (o del Super-Sismabonus) per lavori su immobili oggetto di contributi pubblici per la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Chiarimenti redazionali anche sulla maggiorazione del 50% ai fini del Superbonus.

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 23/04/2021, n. 28/E, ha reso importanti chiarimenti in merito alla cumulabilità fra contributi pubblici a finanziamento di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici e detrazioni fiscali per ulteriori opere di consolidamento dei medesimi edifici.

COMPATIBILITÀ FRA SISMABONUS E CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE -La Risoluzione Agenzia entrate 23/04/2021, n. 28/E, ha chiarito che - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici - eventuali spese sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali del c.d. “Sismabonus” come disciplinato dall'art. 16 del D.L. 63/2013, o del “Super-Sismabonus”, a sua volta disciplinato dall'art. 119 del D.L. 34/2020.

Quanto affermato deriva dal principio che il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il Sismabonus è connesso alla realizzazione di ulteriori opere utili al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio.
Viene quindi affermato un generale principio di compatibilità tra i contributi per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali del Sismabonus, che era già stato espresso:
- con riferimento al sisma in Abruzzo nel 2009, dall’Interpello 19/02/2019, n. 61;
- con riferimento agli eventi sismici in centro Italia del 2016-2017, dall’art. 2 dell’Ordinanza 31/07/2018, n. 60 (con riferimento al Sismabonus), nonché dall’art. 7 dell’Ordinanza 10/10/2020, n. 108 (con riferimento al Super-Sismabonus).
Quanto sopra può ora ritenersi pacificamente esteso anche al caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad altri eventi sismici, quale ad esempio quello in Irpinia del 1980.

La Risoluzione 23/04/2021, n. 28/E, reca poi ulteriori importanti chiarimenti:
- coerentemente a quanto indicato dal comma 3, art. 1 della L. 232/2016, nonché dall’art. 6 dell’Ordinanza 111/2020) a fronte dello stesso intervento il Sismabonus spetta solo con riguardo alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- secondo quanto indicato dal citato art. 6 dell’Ordinanza 111/2020, il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- sempre in base all’art. 6 dell’Ordinanza 111/2020, per il Superbonus è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo.

SISMABONUS PER LE SPESE ACCESSORIE “DI COMPLETAMENTO” -La Risoluzione 23/04/2021, n. 28/E, ha aggiunto che, in continuità con quanto sempre espresso dall’Agenzia delle entrate in molti precedenti documenti, il Sismabonus (o il Super-Sismabonus), si applica anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che in assenza della predetta correlazione non sarebbero di norma agevolabili.
Importante a tal fine notare che secondo l’Agenzia entrate è irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.
L’importante, in altri termini, è che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale, e che ciò risulti da idonea documentazione.
Pertanto, ad esempio, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese agevolate si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

SUPERBONUS E MAGGIORAZIONE DEL 50% NEI COMUNI COLPITI DA SISMA  -Si ritiene utile fornire anche alcuni chiarimenti in merito al disposto dei commi 4-ter e 4-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, in base ai quali i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Superbonus (Eco e Sisma) - per tutti gli interventi da questo previsti - sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi a partire dal 01/01/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Esempi massimali incrementati:
- isolamento termico spesa 75.000 Euro (detrazione 82.500);
- impianto termico trainante spesa 45.000 Euro (detrazione 49.500);
- Sismabonus spesa 144.000 Euro (detrazione 158.400);
- infissi trainato spesa 90.000 Euro (detrazione 99.000).

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
A nostro parere la norma di cui sopra si interpreta come segue:
- l’aumento non si applica indistintamente, ma solo agli immobili per i quali il danno sia stato riconosciuto secondo le procedure previste dalla legislazione speciale;
- la maggiorazione del 50% non si applica in presenza di un contributo pubblico, in quanto le due agevolazioni sono incompatibili.
Ne segue che:
- in caso di finanziamenti erogati si usufruisce del Superbonus 110% sulla quota delle spese eccedenti il contributo pubblico senza maggiorazione del 50%;
- solo in assenza di finanziamenti erogati si potrà usufruire delle maggiorazioni.

Dalla redazione