Sismabonus acquisti: asseverazione tardiva e mancata attestazione di congruità delle spese | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/07/2021

Sismabonus acquisti: asseverazione tardiva e mancata attestazione di congruità delle spese

Con l’Interpello 494/2021 giungono conferme riguardo la possibilità di presentare un’asseverazione “tardiva”, utilizzare il modello previgente e non attestare la corrispondente congruità delle spese per il Sismabonus acquisti.

VICENDA – L'Istante ha acquistato da una società di costruzioni una porzione immobiliare, in zona sismica 3, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente.
Sono stati effettuati i seguenti adempimenti:
- deposito della relazione del progettista, unitamente all'asseverazione di riduzione del rischio sismico, in base al modello allora vigente, quindi diverso da quello attuale valido per il 110%;
- successivo deposito del direttore dei lavori dell'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti, anche questo in base al modello allora vigente, quindi diverso da quello attuale valido per il 110%;
- stipula dell'atto di acquisto e relativi pagamenti corrisposti dopo il 1° luglio 2020.

SISMABONUS ACQUISTI E ASSEVERAZIONE TARDIVA – Nell’Interpello 494/2021, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che con la Risoluzione 03/07/2020, n. 38/E, è stato affermato che la detrazione di cui all’art. 16 del D.L. 63/2016, comma 1-septies - in origine limitata ai fabbricati ubicati in zona 1 - spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all’art. 3 del  D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Si tratta dell’unico caso in cui allo stato attuale l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di ammettere l’asseverazione “tardiva” (vedi anche Super-Sismabonus e asseverazione tardiva: la sanatoria deve essere ammessa).
In tali casi il beneficio fiscale spetta anche se l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

SISMABONUS ACQUISTI E UTILIZZO DEL MODELLO PREVIGENTE – L'art. 2 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 06/08/2020, n. 329, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l'Allegato B del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista).
Dette modifiche, allo scopo di adeguare il tutto alle agevolazioni del c.d. “Super-Sismabonus”, avevano previsto la revisione della modulistica per l’attestazione del rischio sismico (vedi anche Sismabonus 110%, sanabile la mancata attestazione di congruità della spesa) prima e dopo gli interventi, introducendo:
- nell’Allegato B, l’attestazione della congruità delle spese e del possesso della polizza assicurativa di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 14;
- l’Allegato B-1 (Attestazione del direttore dei lavori);
- l’Allegato B-2 (Attestazione del collaudatore statico).
Per i modelli editabili si veda il nostro Formulario: https://www.legislazionetecnica.it/formulario

Tuttavia, come accaduto nel caso di specie, gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente.

SISMABONUS ACQUISTI E CONGRUITÀ DELLA SPESA – Per il “Sismabonus acquisti” non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento (per maggiori approfondimenti vedi anche Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).
Infatti, il comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2016 determina l’entità dell’agevolazione fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Non vi è quindi una relazione l’entità del bonus ed il “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso di specie, ai fini del Superbonus, non sia necessario attestare la corrispondente congruità delle spesesostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dalla redazione