Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Portale PNCS, nessun obbligo di conferire i dati
Il portale “PNCS” è semplicemente un servizio sperimentale che consente ai professionisti di compilare online l'Allegato B, in modo che con i relativi dati possano essere elaborate delle statistiche.
Non vi è alcun obbligo di conferimento dei dati al suddetto portale, al quale peraltro al momento sono abilitati ad accedere solo gli iscritti all’Albo degli Ingegneri.
La normativa prevede che vada effettuata la comunicazione a fini di monitoraggio da rendere verso ENEA (ai sensi del comma 2-bis, art. 16 del D.L. 63/2013 - come modificato dall'art. 24 del D.L. 36/2022) per tutti gli interventi che pur non rientrando nell'Ecobonus o Super-Ecobonus, ma in altre agevolazioni (Bonus casa, Sismabonus) comunque influiscono sul risparmio energetico degli edifici.
La comunicazione va effettuata dal contribuente, previa registrazione, tramite il sito web https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp
A questa pagina l'elenco degli interventi soggetti alla comunicazione:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html
A proposito degli interventi soggetti alla comunicazione, la modifica di cui all'art. 24 del D.L. 36/2022, sopra citato, era intesa ad attrarre nell'ambito dell'adempimento in oggetto anche gli interventi soggetti al Sismabonus o al Super-Sismabonus. Tuttavia, di fatto la comunicazione dei dati per il Sismabonus è ancora parzialmente sulla carta, nel senso che l'elenco degli interventi soggetti alla comunicazione è ancora solo quello presente al link sopra riportato. A tale proposito ENEA - con comunicato del giugno 2022 - aveva fatto presente di essere in attesa di ricevere dal Ministero competente precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione, in assenza delle quali il portale non può essere realizzato.
Comunque, se nell'ambito di un intervento con fruizione del Sismabonus abbiano luogo lavorazioni quali quelle indicate, ad esempio sulle strutture edilizie opache, la comunicazione dovrebbe comunque essere resa anche se non vi è una voce specifica per le opere strutturali. Del resto la finalità rimane quella di monitoraggio del risparmio energetico conseguibile da interventi soggetti ad altri bonus, che pertanto non verrebbero censiti nei sistemi ENEA.
La scadenza entro la quale deve essere comunicata la pratica Enea è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori o dal collaudo, se previsto, con possibilità di rettifica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per cui la spesa viene portata in detrazione.
Secondo la Risoluzione 46/E/2019, la mancata o tardiva trasmissione all'Enea della comunicazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione, ma può essere oggetto di “remissione in bonis”.