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07/10/2021

Superbonus rafforzato, condizioni per la fruizione dell’agevolazione

L’Agenzia delle entrate (Interpello 662/2021), riguardo il c.d. Superbonus rafforzato, ha genericamente ribadito la necessarietà della sussistenza del diritto al contributo per la ricostruzione. Si propone quindi un riepilogo dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione.

SUPERBONUS RAFFORZATO - L’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 4-ter e 4-quater, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Superbonus (Eco e Sisma) - per tutti gli interventi da questo previsti - siano aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi a partire dal 01/01/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per approfondimenti ed esempi pratici vedi anche Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti).
Il cd. Superbonus rafforzato spetta in alternativa al contributo per la ricostruzione: la fruizione di dette agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso (per maggiori approfondimenti vedi anche Superbonus rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso all’agevolazione).

DIRITTO AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE - L’Agenzia delle entrate, esaminando il caso di specie, ha ribadito che in relazione agli interventi prospettati nell’Interpello, l'Istante potrà può fruire del cd. Superbonus rafforzato:
- rinunciando al contributo;
- qualora sussista il diritto al contributo per la ricostruzione.

In relazione alla sussistenza del diritto al contributo per la ricostruzione, e dunque al fine di poter usufruire del Sismabonus rafforzato, occorre che:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta);
- il livello del danno sia tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E. Le agevolazioni fiscali maggiorate non competono per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F.

La dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e la scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E, devono essere conservate dal contribuente ed esibite in caso di controlli fiscali.

GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE LUGLIO 2021 - Tale chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle entrate, la quale ha pubblicato una guida nella quale approfondisce, sotto forma di domande e risposte, diversi aspetti relativi alla fruizione del Superbonus relativamente agli edifici danneggiati da eventi sismici (vedi anche Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate).

Dalla redazione