FAST FIND : FL6075

Flash news del
14/11/2020

Sismabonus al 110%, interventi locali e riduzione del rischio sismico

Chiarimenti sull’asseverazione dell’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della fruizione del Super-Sismabonus 110% e sulla possibilità di accedere alle agevolazioni tramite interventi di riparazione o locali.

A cura di Ing. Alfonso Mancini
Responsabile Ufficio Tecnico del “Bollettino”

Nell’ambito del c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) - rientrano anche interventi di riduzione del rischio sismico, comunemente noti con il nome di “Sismabonus”.

IL SISMABONUS NEL QUADRO DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI - Già prima dell’introduzione del Superbonus, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche negli edifici erano (e sono ancora) previste due specifiche tipologie di agevolazione:
1) Sismabonus “normale”, disciplinato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con detrazione del 50% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche generali;
2) Sismabonus “potenziato”, disciplinato dai commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con detrazione tra il 70 e l’85% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche che consentano il passaggio di una o due classi di rischio sismico, come definite dal D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici). Quest’ultima agevolazione è poi fruibile anche per gli acquirenti di unità immobiliari site in fabbricati oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione da parte di imprese che provvedano alla successiva rivendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori (c.d. “Sismabonus acquisti”, disciplinato dal comma 1-septies del D.L. 63/2013).
In entrambi i casi, gli interventi sono da considerare come una “sottocategoria” del più ampio insieme degli interventi di recupero del patrimonio edilizio definiti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

Si veda Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

IL SUPER-SISMABONUS AL 110% E L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI - L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone al comma 4 che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 - si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021.
In pratica, la nuova maxi-aliquota prende il posto - dal 01/07/2020 al 31/12/2021 - di tutte le aliquote previgenti, e si applica anche al Sismabonus acquisti.
Inoltre, il nuovo “Super-Sismabonus” al 110% non distingue in relazione all’entità della riduzione del rischio sismico conseguito, riferendo semplicemente alla necessità di asseverare l’efficacia degli interventi eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico (lettera b), comma 13, art. 119 del D.L. 34/2020). In altri termini, sia gli interventi di cui al Sismabonus “normale” agevolati al 50%, che quelli di cui al Sismabonus “potenziato” agevolati dal 70 all’85%, possono usufruire della nuova agevolazione al 110% nel rispetto di tutte le altre condizioni previste.

Si veda Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico

Questo non significa che qualsiasi intervento possa rientrare nel perimetro della messa in sicurezza antisismica. L’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico - come indicato dalla citata lettera b), comma 13 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - deve essere misurata secondo le procedure ed in base ai parametri delle Linee guida, nonché asseverata in base alla modulistica definita dal D.M. 06/08/2020, n. 329 (che non a caso prevede la possibilità di spuntare il miglioramento di nessuna classe, 1 classe. 2 o più classi - vai al modello editabile nel nostro Formulario https://www.legislazionetecnica.it/node/3817149).
Si tratta dunque una generica attestazione di “efficacia degli interventi”, che non comporta la necessità di migliorare la classificazione sismica ma che deve essere in ogni caso misurabile in base ai parametri del D.M. 58/2017, e misurata asseverando il livello di rischio ante-intervento e il miglioramento ottenuto.

SUPER-SISMABONUS 110% E INTERVENTI “DI RIPARAZIONE O LOCALI” - Nel quadro normativo così delineato, moltissime domande giunte al nostro “Sportello consulenza Superbonus 110%” sono relative alla possibilità di accedere al Superbonus con l’esecuzione di “interventi di riparazione o locali”. Questi ultimi sono definiti dal par. 8.4.1 NTC 2018 come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”, e tramite i quali si intende:
- ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate rispetto alla configurazione precedente a un danno;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o duttilità di elementi o parti (anche non danneggiate) o impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
In merito ai criteri per l’applicabilità di interventi di riparazione o locali, utili indicazioni possono reperirsi anche nell’Allegato 5 alla Ord. P.C.M. 13/11/2010, n. 3907.

Si veda Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)

A tale proposito vanno evidenziati due aspetti:
1) gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche agevolabili con il Sismabonus devono in tutti i casi essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere interi edifici, nonché, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (lettera i), comma 1, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
2) le NTC 2018 richiedono che gli interventi di riparazione o locali non producano, rispetto alla configurazione preesistente, sostanziali modifiche al comportamento delle restanti parti e comunque della struttura nel suo insieme.
Ne deriva che il Super-Sismabonus al 110% ammette sì alle agevolazioni anche gli interventi di riparazione o locali, ma - pur non richiedendo uno specifico incremento in termini di classe di rischio - necessita che il tecnico asseveri l’avvenuto miglioramento sismico dell’intera struttura.

Dalla redazione