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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Superbonus rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso all’agevolazione
SUPERBONUS RAFFORZATO - L’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 4-ter e 4-quater, prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Superbonus (Eco e Sisma) - per tutti gli interventi da questo previsti - siano aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi a partire dal 01/01/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per approfondimenti ed esempi pratici vedi anche Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti).
RISPOSTA ALL’INTERPELLO 563/2021 - L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 563/2021, ha ribadito che nel caso in cui il contributo per la ricostruzione sia già stato ricevuto dal proprietario precedente, il contribuente non ha la possibilità di fruire del c.d. “Superbonus rafforzato”, previsto dai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 119 del D.L. 34/2020, dato che tale agevolazione è considerata come alternativa al contributo e presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
RINUNCIA AL CONTRIBUTO - Come specificato nella Guida Agenzia entrate luglio 2021 (“Sismabonus ed Econobus nei territori colpiti da eventi sismici”), la detrazione di cui al comma 4-ter è alternativa al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma previa rinuncia ai contributi erogati dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione. A seguito della rinuncia, il contribuente può usufruire del Superbonus con la maggiorazione del 50% dei limiti di spesa (per una sintesi degli aspetti più interessanti vedi anche Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate).
Nel caso in cui il contributo sia stato già percepito dal beneficiario anche soltanto parzialmente e questi voglia fruire del c.d. “Superbonus rafforzato”, il soggetto rinunziante è tenuto al rimborso delle somme già riscosse, maggiorate degli interessi legali, secondo modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione.