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06/07/2020

Ecobonus e Sismabonus si applicano anche agli interventi su immobili “merce”

L’Agenzia delle entrate finalmente riconosce l’applicabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e antisismici (Sismabonus) agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali (c.d. “beni merce”).

L’Agenzia delle entrate (Risoluzione 25/06/2020, n. 34/E), ribaltando il suo precedente indirizzo del 2008 e conformandosi all’orientamento della giurisprudenza, stabilisce che entrambe le agevolazioni (Ecobonus e Sismabonus) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali. Rientrano quindi nell’agevolazione anche le imprese di costruzione per gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili destinati ad essere venduti o locati.

ORIENTAMENTO PRECEDENTE DELL’AGENZIA ENTRATE - Con la suddetta Risoluzione 34/2020, l’Agenzia delle entrate supera quanto precedentemente espresso nella Risoluzione 15/07/2008, n. 303/E e nella Risoluzione 01/08/2008, n. 340/E con le quali aveva circoscritto l’applicabilità dell’Ecobonus (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)) ai soli beni strumentali, cioè gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, come ad esempio uffici, capannoni, ecc.
Secondo tale precedente indirizzo dell’Agenzia non avrebbero potuto usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”, ossia gli immobili posseduti da società - perché costruiti oppure acquistati con o senza successiva ristrutturazione - e non direttamente utilizzati ma destinati ad essere venduti o locati a terzi previa ristrutturazione.

ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Tale tesi molto restrittiva è stata ripetutamente bocciata dalla giurisprudenza, sulla base di rilievi fondati, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione (vedi Cass. 23/07/2019, n. 19815; Cass. 23/07/2019, n. 19816; Cass. 12/11/2019, n. 29162; Cass. 12/11/2019, n. 29163) il beneficio fiscale per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi o destinati a essere venduti o riassegnati ai soci.
Si tratta infatti di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale delle norme di riferimento, che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevedono una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

APPLICABILITÀ DELL’ECOBONUS E DEL SISMABOMUS AGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI MERCE - In considerazione dei principi espressi con le citate pronunce nonché della portata delle disposizioni agevolative come definita dai giudici di legittimità, l’Agenzia ha di conseguenza cambiato la sua posizione affermando che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”, vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)), spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Il medesimo riconoscimento va applicato, per ragioni di coerenza sistematica, anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, comma 1-bis e ss., conv. dalla L. 90/2013 (c.d. “Sismabonus”, vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione).
La disposizione, come peraltro già sostenuto dalla Risoluzione 12/03/2018, n. 22/E, non pone infatti alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al beneficio, motivo per cui si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma “intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.

L’analogia dei due benefici trova anche un riscontro nell’introduzione da parte del legislatore (con la previsione di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 inserito dalla L. 205/2017) della specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fruibile in alternativa alle agevolazioni “Ecobonus” e “Sismabonus”, in presenza dei requisiti necessari ai fini della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce.
Emerge quindi evidente l’esigenza di accumunare i due regimi sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE - Il superamento delle indicazioni fornite con le risoluzioni precedenti determina il riesame da parte degli Uffici competenti delle controversie pendenti alla luce del nuovo indirizzo di prassi e l’abbandono delle pretese erariali fondate sul “vecchio” orientamento.

Dalla redazione