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10/02/2020

Acquisto di case antisismiche dalle imprese: chiarimenti Agenzia entrate

Si al bonus anche se la demolizione e costruzione ha generato nuova volumetria, ove consentito dalle norme urbanistiche; si alla detrazione degli importi pagati in acconto, a determinate condizioni; non è necessario il pagamento con bonifico bancario o postale.

L’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 16/01/2020, n. 5, propone importanti chiarimenti in merito all'agevolazione disposta dall'art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies, concernente l'acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica.

L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - L’agevolazione in oggetto, introdotta dal 24/06/2017 ad opera dell’art. 46-quater del D.L. 50/2017, prevede che se gli interventi che danno diritto alla fruizione del c.d. “Sismabonus” sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 (l’estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 è stata operata dall’art. 8 del D.L. 30/04/2019, n. 34), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
Per approfondire vedi:
- Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione
- La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE - Con il menzionato Interpello 16/01/2020, n. 5, è stato chiarito che:
1) la disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (si veda in proposito anche l’Interpello 0/10/2019, n. 409);
2) è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione tuttavia che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione, e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato;
3) non è necessaria, ai fini della detrazione in parola, l'effettuazione da parte dell'acquirente di un pagamento con bonifico bancario o postale;
4) la cessione del credito può essere effettuata nei confronti dell'impresa costruttrice ovvero di altri soggetti privati, questi ultimi da intendersi come soggetti diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo).

Dalla redazione