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26/12/2020

Sismabonus esteso anche alle procedure edilizie avviate prima del 2017

La Legge di bilancio 2021 prevede l’estensione del Sismabonus anche alle procedure autorizzatorie iniziate prima del 01/01/2017, ma per le quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo la suddetta data.

Il comma 68, art. 1 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) prevede una estensione dell’ambito temporale di applicazione del Sismabonus, la detrazione fiscale per interventi di consolidamento antisismico degli edifici esistenti disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013 nonché (per la relativa versione “Super” cioè con detrazione al 110% della spesa sostenuta) dal comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020.

La norma attuale prevede che il beneficio si applica per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione). Viene a tale scopo modificato il comma 1-bis, art. 16 del D.L. 63/2013, che a seguito della modifica reciterebbe:

“1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio …”

Con la norma in discussione nella Legge di bilancio, invece, si apre anche alle procedure autorizzatorie iniziate prima del 01/01/2017, ma per le quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo la suddetta data.

Si tratta di una importante estensione, che potrebbe consentire di ricomprendere nell’ambito del bonus anche - ad esempio - permesso di costruire richiesti prima ma rilasciati dopo il 01/01/2017, considerando poi che il Super-Sismabonus è applicabile anche agli interventi già iniziati, ma per i quali le relative spese siano sostenute nel periodo di vigenza delle agevolazioni (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).

Dalla redazione