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29/11/2020

Sismabonus acquisti: aumento volumetria e unità immobiliari, termine stipula atti

Con l’Interpello 557/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti concernenti la possibile fruibilità dell’agevolazione a seguito di una complessa operazione di riqualificazione di un’area con aumento di volumetrie, e i termini entro cui dover stipulare il contratto di compravendita.

L’Agenzia delle entrate, mediante l’Interpello 23/11/2020, n. 557 (allegato), ha chiarito alcune questioni concernenti l’applicazione del c.d. “Sismabonus acquisti”, l’agevolazione disciplinata dal comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi.
Si veda Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione
Si ricorda inoltre che l’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha esteso l’applicazione dell’aliquota maggiorata di detrazione al 110% anche al “Sismabonus acquisti”, per le spese sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione (per il momento prevista fino al 31/12/2021).
Si veda Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico

SISMABONUS A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA - La prima questione sottoposta dall’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare riguardava la possibilità di fruire dell’agevolazione a seguito non di una mera demolizione e ricostruzione dell’edificio ma di una operazione più complessa di riqualificazione di un’area, concernente la riqualificazione di un fabbricato industriale dismesso da demolire completamente per costruire successivamente tre edifici residenziali plurifamiliari, con aumento delle volumetrie.
Tale intervento, ha affermato l’Amministrazione finanziaria, può comunque rientrare nell’ambito agevolativo del comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013. L’Agenzia delle entrate  è giunta a tale conclusione semplicemente sulla base del dato normativo, considerato che la norma citata prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per interventi realizzati “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”.
Inoltre, la Circolare 18/07/2020, n. 19/E, ha chiarito che nell’ambito della ricostruzione di un edificio può determinarsi anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, “non rilevandola circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente”.

TERMINI DI FRUIBILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE - I successivi quesiti vertevano invece sui termini di fruibilità del Sismabonus acquisti.

Data ultima atti di acquisto. Da un lato, nel quesito n.3, si chiedeva quale sia la data ultima per fruire del beneficio in esame. In questo caso è il dato normativo stesso a stabilire che le detrazioni previste dall’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater rimanda) si riferiscono alle spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, configurandosi dunque come necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31/12/2021.

Agibilità. Nel quesito n.2, invece, si chiedeva se entro il termine del 31/12/2021, previsto ex lege, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l’agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ribadito che è decisiva, ai fini della possibilità di fruire del Sismabonus acquisti, la stipula dell’atto di acquisto degli immobili oggetto dei lavori entro il termine normativamente previsto, ha aggiunto, rispondendo così al quesito, che “ovviamente [gli immobili] devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati”, e pertanto essere “agibili”.
Si veda Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”).

Dalla redazione