Ecobonus e sconto in fattura, quando è previsto e come si applica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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27/02/2020

Ecobonus e sconto in fattura, quando è previsto e come si applica

Chiarimenti su quando è possibile - per gli interventi che accedono al c.d. “Ecobonus” - usufruire dello sconto in fattura, la possibilità cioè, per il soggetto che sostiene le spese, di scontare il credito fiscale direttamente dalle imprese e/o dai fornitori, e su come in pratica bisogna procedere.

A determinate condizioni è prevista la possibilità che - in relazione alle seguenti agevolazioni fiscali - i beneficiari optino per la cessione del corrispondente credito in luogo della fruizione del beneficio:
1) detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e 2-sexies;
2) detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) realizzati su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, comma 1-quinquies.

In entrambi i casi la cessione del credito può avvenire:
- nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- nei confronti di soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti;
con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
È viceversa esclusa, in determinati casi, la cessione a banche e intermediari finanziari.

Si rinvia a La cessione del credito per agevolazioni su interventi di risparmio energetico e antisismici per maggiori dettagli.
Si vuole invece in questo articolo approfondire e chiarire quando e come è prevista la possibilità - in alternativa alla cessione del credito - di usufruire dello sconto in fattura, la possibilità cioè per il soggetto che sostiene le spese per interventi agevolabili, di scontare il credito fiscale direttamente dalle imprese e/o dai fornitori.

ECOBONUS E SCONTO IN FATTURA, QUANDO È PREVISTO - In alternativa alla possibile cessione del credito, l’art. 10 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (convertito in legge dalla L. 28/06/2019, n. 58), aveva introdotto la possibilità, per il soggetto che sostiene spese ammissibili agli incentivi per l’efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”) o per la messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) di ricevere un contributo di importo pari allo sconto fiscale cui avrebbe diritto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
La disposizione in oggetto è stata però abrogata ad opera della Legge di bilancio 2020 (art. 1 della L. 160/2019, comma 176), e di fatto non è mai stata utilizzata, anche per la mancata emanazione del previsto provvedimento attuativo dell’Agenzia entrate.

Lo sconto dai fornitori è stato tuttavia parzialmente riproposto solo per alcune tipologie di interventi destinati all’efficientamento energetico degli edifici (art. 1 della L. 160/2019, comma 70), ed in particolare:
- interventi di “ristrutturazione importante di primo livello” (definiti al punto 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi - si veda Prestazione energetica di edifici e impianti), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 Euro.
Tale possibilità dunque non è applicabile per il Sismabonus (si veda Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione).

ECOBONUS E SCONTO IN FATTURA, DETTAGLI DELLA NORMA - Per gli interventi sopra indicati, per i quali risulta ancora ammissibile lo sconto in fattura in relazione a interventi rientranti nell’Ecobonus:
- il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
- di contro, il fornitore potrà vedersi rimborsato lo sconto accordato al cliente sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (ai sensi dell’art. 17 del D. Leg.vo 241/1997, e senza l’applicazione alle compensazioni e all’utilizzo di crediti d’imposta ordinariamente previsti);
- il fornitore che ha effettuato gli interventi ha altresì facoltà di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (rimanendo in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).
Non si prevede l’emanazione di alcun provvedimento attuativo (come era previsto dalla iniziale versione della misura introdotta dall’art. 10 del D.L. 34/2019, provvedimento come detto mai emanato), né risultano al momento chiarimenti pratici da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto in merito all’aspetto trattato qui di seguito.

ECOBONUS E SCONTO IN FATTURA, APPLICABILITÀ PRATICA - Da un punto di vista pratico, risulta dubbia l’applicabilità della misura in questione, non essendo chiaro se l’ottenimento dello sconto da parte del fornitore rappresenti un diritto del soggetto avente diritto alle detrazioni - come si potrebbe pensare dalla locuzione “può optare” usata dalla norma - oppure una mera facoltà, come di fatto riteniamo sia, non essendoci a disposizione del committente alcuno strumento concreto che gli consenta di esigere l’applicazione della norma.
Risulta pertanto una norma di non facile applicazione pratica: per poterla in concreto sfruttare è assolutamente indispensabile procedere a una previa negoziazione con l’impresa, a seguito della quale inserire un’apposita clausola contrattuale nell’ambito delle modalità di pagamento prestabilite. In caso contrario, di richiesta avanzata cioè solo all’atto della richiesta di pagamento delle fatture, sarà altamente probabile un rifiuto da parte del fornitore.
Trattandosi di interventi in ambito condominiale, dovrà pertanto essere cura dell'amministratore del condominio, o del tecnico incaricato dal condominio stesso, di trattare con le imprese l'applicazione della possibilità in oggetto e di verificarne il corretto inserimento nella documentazione contrattuale.
La possibilità di accedere allo sconto per i propri clienti potrà peraltro essere sfruttata come leva a livello commerciale per l’acquisizione di clienti da parte di fornitori e imprese che vogliano avvalersene, e siano in grado - dal punto di vista finanziario - di attendere le tempistiche per la compensazione con il fisco (5 anni), visto che si parla di interventi di rilevante importo (pari o superiore a 200.000 Euro).

Dalla redazione