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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sismabonus non fruibile se l'attestazione del rischio sismico è tardiva
L’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 11/10/2018, n. 31, ha chiarito che il beneficio fiscale non può essere fruito qualora il documento recante la classificazione e asseverazione del rischio dell’edificio antecedente all’intervento non sia redatta prima dell’inizio dei lavori e consegnata allo sportello unico dell’edilizia unicamente alla documentazione concernente l’intervento (es. SCIA).
Infatti, le disposizioni del D.M. 28/02/2017, n. 58, richiedono, in elazione agli interventi che possono usufruire del Sismabonus, la contestuale allegazione alla documentazione edilizia del progetto, come asseverato dal progettista strutturale in base al modello dato, nonché il deposito presso lo sportello unico.
A sua volta, la Circolare 27/04/2018, n. 7/E (pag. 248), ha rimarcato che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori, oltre che quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Nella fattispecie, concernente un intervento di demolizione e ricostruzione, alla SCIA presentata dall'interpellante non era stata allegata alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, in quanto tale intervento, secondo la prassi allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del beneficio.
Si rammenta in proposito che l’applicazione del beneficio fiscale in commento in caso di interventi di demolizione e fedele ricostruzione è apparso come uno dei punti più delicati e controversi emersi nella prima fase di applicazione delle norme sul Sismabonus.
La questione è stata risolta dall’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 27/04/2018, n. 34/E, documento con il quale è stato confermato che gli interventi consistenti nella demolizione e fedele ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al Sismabonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, e purché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.