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06/07/2020

Sismabonus sugli acquisti: asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo edilizio

L’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche nelle zone 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 ma prima del 01/05/2019, spetta anche se l’asseverazione della classe di rischio non è contestuale alla richiesta del titolo edilizio. L’asseverazione può essere presentata fino e non oltre la data di stipula del rogito.

SISMABONUS SUGLI ACQUISTI - L’art. 46-quater del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), rubricato “Incentivi per l’acquisto di case antisismiche”, ha introdotto il comma 1-septies all’art. 16 del D.L. 63/2013, ove è prevista una agevolazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni, quando effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici destinati poi alla vendita entro 18 mesi. L'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 01/01/2017.

In questi casi spettano all’acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell’85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.

L’agevolazione, inizialmente applicabile per gli edifici ubicati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, è stata estesa dall’art. 8, comma 1, D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita, entrato in vigore il 01/05/2019) anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Per approfondimenti sul Sismabonus si veda Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO - Per accedere alla detrazione occorre, tra l’altro, depositare contestualmente al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici l'asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente all'intervento e a quella raggiungibile a fine lavori (art. 3, D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58).

Al riguardo è stato posto il quesito se l’asseverazione possa non essere contestuale per quegli interventi ricadenti nelle zone 2 e 3 che al momento della richiesta del titolo erano escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in quanto effettuata precedentemente alla data del 01/05/2019.

L’Agenzia delle entrate, con risposta all'Interpello n. 196 del 30/06/2020 e con la Risoluzione 03/07/2020, n. 38/E, ha chiarito che l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 01/01/2017 ma prima del 01/05/2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione alle zone 2 e 3), anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

In tali casi tuttavia, ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

La soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate assume particolare rilievo anche in quanto, sebbene riferita ad un caso di “Sismabonus acquisti”, può ritenersi estesa alle agevolazioni per gli interventi antisismici.

Dalla redazione