FAST FIND : FL5123

Flash news del
05/06/2019

Agevolazioni fiscali per interventi demolizione e ricostruzione, casistica e riepilogo

Un Interpello dell’Agenzia delle entrate fa il punto sulla fruibilità delle agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche quando fruite dall’acquirente dell’abitazione dall’impresa di ristrutturazione), in caso di intervento di demolizione e ricostruzione.

Con Interp. Ag. Entrate 21/05/2019, n. 150 - rifacendosi a consolidate interpretazioni (si veda, da ultimo, la Circ. Ag. Entrate 27/04/2018, n. 7/E, pag. 238) - l’amministrazione finanziaria ha ribadito che, in caso di intervento di ristrutturazione con ampliamento, le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 spettano solo per le spese riferibili alla parte esistente, e purché i lavori consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell’edificio preesistente e con ampliamento dello stesso.
Gli stessi principi sono ovviamente applicabili anche alle agevolazioni previste dal comma 3 del menzionato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, che spettano agli acquirenti di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati.

CASISTICA RIEPILOGATIVA INTERVENTI E AGEVOLAZIONI - Considerando che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente (casi in cui la ricostruzione può definirsi “fedele”, vedi Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi):
1) nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione fedele competono le agevolazioni, poiché l’intervento si qualifica, da un punto di vista edilizio, come ristrutturazione edilizia;
2) nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria e/o con modifica della sagoma in caso di immobile vincolato, le agevolazioni non competono, poiché l’intervento si qualifica, da un punto di vista edilizio, come nuova costruzione;
3) nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente ma con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, poiché in questo caso si configurano due distinti interventi edilizi, una ristrutturazione edilizia sulla parte esistente ed una nuova costruzione per quanto riguarda la parte in ampliamento.

ADEMPIMENTI BUROCRATICI - In questi casi, da un punto di vista pratico occorre che il contribuente mantenga distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento, oppure in alternativa che sia in possesso di apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di interventi.
In caso di acquisto diretto dall’impresa di ristrutturazione tale attestazione sarà redatta, con criteri oggettivi, dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità.

SISMABONUS E INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - È utile segnalare che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono stati oggetto di una specifica interpretazione, al fine di chiarire se possano rientrare o meno nella misura agevolativa. Si veda per dettagli Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.

Dalla redazione