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17/11/2021

Superbonus: il complesso di villette a schiera può costituire un condominio strutturale

L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo dei limiti di spesa, ha applicato la disciplina inerente il condominio per il Sismabonus su un complesso di villette a schiera (Interpello 780/2021). Chiarimenti anche in tema di infissi.

VICENDA - Nel caso di specie, l’istante proprietario di una villetta a schiera facente parte di un complesso edilizio formato da un unico edificio e costituito in condominio, intende eseguire interventi di riduzione del rischio sismico. In particolare, l’edificio si configura anche come “condominio strutturale”, dato che non è possibile per i singoli proprietari intervenire sulle strutture della propria parte, senza che qualsiasi intervento vada ad impattare sulla statica dell'Unità Strutturale definita dal D.M. 17/01/2018, recante le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

VILLETTE A SCHIERA IN CONDOMINIO - L’Agenzia delle entrate - con la risposta all’Interpello 780/2021 - ha affermato che l’istante può fruire del Superbonus a condizione che l'efficacia degli interventi realizzati sull'intera unità strutturale sia asseverata dai professionisti incaricati.
Con riferimento al calcolo del limite di spesa è stata applicata la disciplina inerente il condominio, in base alla quale l'ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edifico oggetto di interventi, tenendo conto anche delle pertinenze.
Si ricorda tuttavia che in questi casi, in base al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - fornito con il parere n. 7035 del 13/07/2021 - rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera” inclusi nell'elencazione esemplificativa esposta in tale parere (vedi anche Sismabonus su case a schiera e aggregati edilizi: chiarimento Commissione luglio 2021).

SUPERBONUS E INFISSI - Nello stesso Interpello è stato anche ribadito l’orientamento riguardante gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, già trattato nell’Interpello 524/2021 (vedi anche Infissi: ok a spostamento e modifica dimensionale a parità di superficie). Secondo tale principio, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, a condizione che:
- siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
- a garanzia del principio di risparmio energetico, la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio.

Dalla redazione