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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sismabonus nei centri storici per interventi locali sulla singola unità strutturale
VICENDA - Nel caso di specie, l’istante ha intenzione di eseguire interventi di consolidamento sismico di un edificio sito in un centro storico, che fa parte di un aggregato edilizio più ampio.
Gli interventi sarebbero perciò limitati alla singola unità strutturale come definita dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e non verrebbero eseguiti sulla base di un “progetto unitario”, che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile.
SISMABONUS PER INTERVENTI LOCALI IN SINGOLA UNITÀ STRUTTURALE - L’Agenzia delle entrate - tenendo in considerazione quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), approvate con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018 e quanto affermato dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 (vedi anche Sismabonus su case a schiera e aggregati edilizi: chiarimento Commissione luglio 2021 e Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio) - ha confermato la possibilità per il contribuente di poter fruire del Sismabonus per interventi di riparazione o locali limitati all'unità strutturale sita in un centro storico e non riguardanti l'intero aggregato edilizio.
Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), “Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
A tal fine, resta comunque necessario che un professionista incaricato:
- attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”, come definiti dal par. 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018);
- compia ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza.
INDICAZIONI DI COMMISSIONE CONSULTIVA E CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - In particolare, nell’Interpello vengono richiamati due atti, provenienti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:
- la risposta resa all'Agenzia delle Entrate dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, in data 21 ottobre 2020, prot. 8047 (quesito 6), dove è stato precisato che ai fini dell'applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (vedi anche Superbonus e interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità);
- la Circ. Min. Infrastrutture E Trasp. 21/01/2019, n. 7, dove viene affermato che “l'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale”.
SISMABONUS PER INTERVENTI LOCALI IN VILLETTE A SCHIERA - L’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 560/2021, si è espressa anche con riferimento alla fruizione del Sismabonus per interventi di riparazione o locali in villette a schiera: per maggiori approfondimenti vedi Superbonus, agevolabili interventi di riparazione o locali in villette a schiera.