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27/11/2023

Sismabonus acquisti e remissione in bonis asseverazione, tutti i chiarimenti

Chiariti con la risposta a Interpello 24/11/2023, n. 467, alcuni aspetti che erano ancora incerti in merito alla remissione in bonis della presentazione dell’Allegato B per il Sismabonus acquisti: chi è il soggetto obbligato a pagare la sanzione e quante volte eseguire il versamento; entro quando provvedere; quale documentazione consegnare all’acquirente.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a Interpello 24/11/2023, n. 467 (consultabile in allegato), ha esaminato un caso relativo all’applicabilità del “Sismabonus acquisti” e alla remissione in bonis nel caso di mancata presentazione dell’asseverazione nei tempi previsti, chiarendo alcuni aspetti sui quali al momento vi era perdurante incertezza.
Per ampi dettagli sulla presentazione dell’asseverazione Allegato B del D.M. 58/2017, vedi Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis.

PRINCIPI CONSOLIDATI SUL SISMABONUS ACQUISTI - Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate riassume alcuni aspetti consolidati relativi al Sismabonus acquisti, sui quali conseguentemente non sussiste quella “incertezza giuridica” che è presupposto della proposizione di interpello all’Ente. In particolare viene ribadito che:
* il Sismabonus acquisti si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, ed a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti), sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
* ai fini del Sismabonus acquisti non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente, pertanto il bonus potrà essere fruito da ciascuno degli acquirenti delle unità risultanti dall’intervento edilizio, anche se in numero maggiore di quelle preesistenti;
* a patto che l’intervento edilizio sia qualificato come “ristrutturazione edilizia” dall’autorità competente, l’acquirente che beneficia del “Sismabonus acquisti” può fruire anche del “bonus mobili per le spese sostenute in relazione all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

CESSIONE DI CUBATURA E SISMABONUS ACQUISTI - A proposito dell’incremento di volume tramite lo sfruttamento della “cessione di cubatura”, l’Agenzia ricorda che la cessione di cubatura viene definita come quell’atto, a titolo oneroso, attraverso il quale il proprietario di un terreno concede ad un acquirente la facoltà di costruire su quel terreno, nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore. In pratica, quando si effettua una cessione di cubatura, il diritto di costruire viene trasferito definitivamente all’acquirente, che potrà usufruirne a suo piacimento. L’acquirente diventa quindi titolare di una facoltà inerente al diritto di proprietà e può costruire sul terreno secondo le norme urbanistiche vigenti.
Conseguentemente, l’Interpello ribadisce che se il contribuente ha acquistato i diritti edificatori relativi a immobili oggetto di demolizione ha diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche (cfr. Interpello 194/2020).

REMISSIONE IN BONIS: SOGGETTO OBBLIGATO - A proposito del soggetto tenuto al pagamento della sanzione per la remissione in bonis, l’Agenzia chiarisce che - atteso che la sanzione di cui all’art. 11 del D. Leg.vo 471/1997, comma 1, colpisce chi omette “ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria” oppure “l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”, e in assenza altresì di una responsabilità solidale, non espressamente prevista dal legislatore nel caso di specie ­ la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di tempestiva presentazione o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), quindi nel caso del Sismabonus acquisto la società costruttrice promittente venditrice.

REMISSIONE IN BONIS: PAGAMENTO DELLA SANZIONE - Inoltre, l'asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l'intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti. A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare.

REMISSIONE IN BONIS: TERMINE PER PROVVEDERE - A proposito del termine ultimo per il versamento della sanzione, l’Agenzia chiarisce che esso è stabilito dalla norma e coincide con il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile in cui deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
Tuttavia, l’Agenzia ritiene comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare il versamento della sanzione provvedendovi - ove anteriore alla dichiarazione - entro la data del contratto definitivo di compravendita o, nel caso in cui vi sia una pluralità di immobili da alienare, entro la data di stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del complesso in costruzione.

REMISSIONE IN BONIS: DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE - Infine, l’Agenzia chiarisce che è necessario consegnare al promissario acquirente tutta la documentazione necessaria e idonea all’esercizio della detrazione, tra cui la copia dell’asseverazione Allegato B ma anche la copia della quietanza di pagamento del mod. F24 per il versamento della sanzione per la remissione in bonis.

Dalla redazione