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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 18/06/1931, n. 773
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- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
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- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- L. 13/12/2010, n. 220
- D. Leg.vo 26/10/2010, n. 204
- D. Leg.vo 04/04/2010, n. 58
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- D. Leg.vo 25/01/2010, n. 8
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- Ordinanza C. Cost. 17/12/2008, n. 415
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 08/04/2008, n. 59 (L. 06/06/2008, n. 101)
- L. 24/12/2007, n. 244
- Ordinanza C. Cost. 28/12/2006, n. 454
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- L. 16/03/2006, n. 146
- D. Leg.vo 16/03/2006, n. 140
- L. 25/01/2006, n. 29
- D.L. 30/12/2005, n. 272 (L. 21/02/2006, n. 49)
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 28/11/2005, n. 246
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- Sentenza C. Cost. 05/06/2003, n. 197
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 01/03/2002, n. 39
- D.P.R. 19/12/2001, n. 480
- D.P.R. 28/05/2001, n. 311
- L. 29/03/2001, n. 135
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 18/08/2000, n. 248
- D.P.R. 30/04/1999, n. 162
- D. Leg.vo 25/07/1998, n. 286
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
- L. 06/03/1998, n. 40
- L. 15/05/1997, n. 127
- D. Leg.vo 02/01/1997, n. 7
- Sentenza C. Cost. 25/07/1996, n. 311
- L. 06/10/1995, n. 425
- Sentenza C. Cost. 07/04/1995, n. 115
- D.L. 29/03/1995, n. 97 (L. 30/05/1995, n. 203)
- D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
- Sentenza C. Cost. 16/12/1993, n. 440
- L. 30/09/1993, n. 388
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- L. 25/08/1991, n. 287
- D.L. 30/12/1989, n. 416 (L. 28/02/1990, n. 39)
- L. 13/12/1989, n. 401
- L. 17/12/1986, n. 904
- Sentenza C. Cost. 03/07/1985, n. 193
- L. 25/01/1982, n. 17
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 18/11/1981, n. 659
- Sentenza C. Cost. 10/05/1979, n. 11
- L. 18/04/1975, n. 110
- L. 14/10/1974, n. 524
- Sentenza C. Cost. 29/12/1972, n. 199
- L. 01/12/1971, n. 1051
- Sentenza C. Cost. 16/03/1971, n. 49
- Sentenza C. Cost. 10/06/1970, n. 90
- Sentenza C. Cost. 20/03/1970, n. 39
- Sentenza C. Cost. 28/11/1968, n. 120
- Sentenza C. Cost. 15/12/1967, n. 142
- Sentenza C. Cost. 26/06/1967, n. 114
- D.P.R. 30/12/1965, n. 1656
- L. 20/05/1965, n. 507
- Sentenza C. Cost. 09/07/1963, n. 121
- Sentenza C. Cost. 24/05/1963, n. 72
- L. 18/02/1963, n. 224
- Sentenza C. Cost. 27/05/1962, n. 30
- L. 21/04/1962, n. 161
- L. 12/07/1961, n. 603
- Sentenza C. Cost. 27/05/1961, n. 26
- Sentenza C. Cost. 18/03/1959, n. 19
- Sentenza C. Cost. 08/04/1958, n. 27
- L. 20/02/1958, n. 75
- Sentenza C. Cost. 18/03/1957, n. 45
- D.L. 22/11/1956, n. 1274 (L. 22/12/1956, n. 1452)
- Sentenza C. Cost. 03/07/1956, n. 11
- Sentenza C. Cost. 14/06/1956, n. 2
- Sentenza C. Cost. 05/06/1956, n. 1
- L. 11/03/1953, n. 87
- D. Lgs. Lgt. 10/12/1944, n. 419
- R.D.L. 06/12/1943, n. 22
- L. 10/05/1938, n. 745
- R.D.L. 01/04/1935, n. 327
- L. 26/04/1934, n. 653
- R.D. 18/06/1931, n. 773
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Articolo unicoÈ approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente e che avrà esec |
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TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA |
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TITOLO I - DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE |
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CAPO I - DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITÀ PUBBLICA |
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Art. 1 - (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593)L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà |
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Art. 2 - (art. 2 T.U. 1926) |
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Art. 3 - (art. 159 T.U. 1926)Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. N8 La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità |
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Art. 4 - (art. 3 T.U. 1926) |
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CAPO II - DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA |
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Art. 5 - (art. 4 T.U. 1926)I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azio |
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Art. 6 - (art. 5 T.U. 1926)Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via ger |
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Art. 7 - (art. 6 T.U. 1926)Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuit |
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CAPO III - DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA |
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Art. 8 - (art. 7 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, |
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Art. 9 - (art. 8 T.U. 1926)Oltre le condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'auto |
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Art. 10 - (art. 9 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. |
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Art. 11 - (art. 10 T.U. 1926)Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restritt |
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Art. 12 - (art. 11 T.U. 1926) |
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Art. 13 - (art. 12 T.U. 1926)Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario c |
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Art. 14 - (art. 13 T.U. 1926)Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretr |
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CAPO IV - DELL'INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI |
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Art. 15 - (art. 14 T.U. 1926)Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si pr |
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Art. 16 - (art. 15 T.U. 1926)Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di a |
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Art. 17 - (art. 16, T.U. 1926) |
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Art. 17-bisLe violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divie |
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Art. 17-terQuando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne |
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Art. 17-quaterPer le violazioni previste dall'a |
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Art. 17-quinquies |
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Art. 17-sexies |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA |
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CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI |
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Art. 18 - (art. 17 T.U. 1926)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indett |
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Art. 19 - (art. 18 T.U.) |
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Art. 20 - (art. 19 T.U. 1926)Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sedizio |
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Art. 21 - (art. 20 T.U. 1926)È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di riv |
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Art. 22 - (art. 21 T.U. 1926)Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubbli |
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Art. 23 - (art. 22 T.U. 1926)Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno |
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Art. 24 - (art. 23 T.U. 1926)Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sic |
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CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI |
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Art. 25 - (art. 24 T.U. 1926) |
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Art. 26 - (art. 25 T.U. 1926)Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e l |
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Art. 27 - (art. 26 T.U. 1926)Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle |
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CAPO III - DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE |
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Art. 28 - (art. 27 T.U. 1926)Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, |
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Art. 29 - (art. 28 T.U. 1926)Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare co |
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CAPO IV - DELLE ARMI |
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Art. 30 - (art. 29 T.U. 1926)Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: |
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Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926)Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e ne |
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Art. 31-bisFatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bi |
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Art. 32 - (art. 31 T.U. 1926)Le licenze di cui agli artt. 28 e31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente |
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Art. 33 - (art. 32 T.U. 1926) |
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Art. 34 - (art. 33 T.U. 1926)Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senz |
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Art. 35 - (art. 34 T.U. 1926)L’armaiolo di cui all’ articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. |
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Art. 36 - (art. 35 T.U. 1926)Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove. |
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Art. 37 - (art. 36 T.U. 1926)È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad |
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Art. 38 - (art. 37 T.U. 1926)Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dal |
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Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926)Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute cap |
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Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926)Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, d |
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Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926)Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi local |
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Art. 43 - (art. 42 T.U. 1926)Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per del |
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Art. 44 - (art. 43 T.U. 1926)Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. |
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Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926)Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto |
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CAPO V - DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI |
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Art. 46 - (art. 45 T.U. 1926)Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini |
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Art. 47 - (art. 46 T.U. 1926)Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplos |
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Art. 48 - (art. 47 T.U. 1926)Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica. |
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Art. 49 - (art. 48 T.U. 1926)Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbrica |
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Art. 50 - (art. 49 T.U. 1926)Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri es |
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Art. 51 - (art. 50 T.U. 1926)Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle mat |
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Art. 52 - (art. 51 T.U. 1926)Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto |
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Art. 53 - (art. 52 T.U. 1926)È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati ri |
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Art. 54 - (art. 53 T.U. 1926)Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi speci |
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Art. 55 - (art. 54 T.U. 1926)Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. N51 |
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Art. 56 - (art. 55 T.U. 1926)L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbric |
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Art. 57 - (art. 56 T.U. 1926)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni perico |
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Art. 58 - (art. 57 T.U. 1926)È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. |
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Art. 59 - (art. 58 T.U. 1926)È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore d |
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Art. 60 - (art. 59 T.U. 1926) |
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Art. 61 - (art. 60 T.U. 1926)L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci a |
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Art. 62 - (art. 61 T.U. 1926)I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, |
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CAPO VI - DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI |
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Art. 63 - (art. 62 T.U. 1926)Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l’impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e resid |
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Art. 64 - (art. 63 T.U. 1926)Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose poss |
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Art. 65 - (art. 64 T.U. 1926)Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricor |
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Art. 66 - (art. 65, T.U. 1926) |
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Art. 67 - (art. 66 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli art. 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi. |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI |
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CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI |
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Art. 68 - (art. 67 T.U. 1926)Senza licenza del Quest |
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Art. 69 - (art. 68 T.U. 1926) |
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Art. 70 - (art. 69 T.U. 1926) |
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Art. 71 - (art. 70 T.U. 1926) |
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Art. 72 - (art. 71 T.U. 1926) |
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Art. 73 |
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Art. 74 |
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Art. 75 - (art. 73, T.U. 1926) |
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Art. 75-bis |
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Art. 76 - (art. 74 T.U. 1926) |
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Art. 77 - (art. 75 T.U. 1926) |
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Art. 78 - (art. 76 T.U. 1926) |
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Art. 79 - (art. 77 T.U. 1926) |
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Art. 80 - (art. 78 T.U. 1926)L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, pr |
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Art. 81 - (art. 79 T.U. 1926) |
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Art. 82 - (art.80 T.U. 1926)Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficial |
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Art. 84 - (art.82 T.U. 1926) |
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Art. 85-bisÈ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audio-video, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengon |
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CAPO II - DEGLI ESERCIZI PUBBLICI |
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Art. 86 - (art. 84 T.U. 1926)Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. |
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Art. 87 - (art. 85 T.U. 1926)È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. |
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Art. 88 - (art. 86 T.U. 1926) |
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Art. 89 - (art. 87 T.U. 1926) |
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Art. 90 - (art. 88 T.U. 1926) |
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Art. 91 - (art. 89 T.U. 1926) |
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Art. 92 - (art. 90 T.U. 1926)Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere |
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Art. 93 - (art. 91 T.U. 1926) |
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Art. 94 - (art. 92 T.U. 1926) |
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Art. 95 - (art. 93 T.U. 1926) |
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Art. 96 - (art. 94 T.U. 1926) |
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Art. 97 - (art. 95 T.U. 1926) |
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Art. 98 - (art. 96 T.U. 1926) |
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Art. 99 - (art. 97 T.U. 1926)Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubbl |
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Art. 101 - (art. 99 T.U. 1926)È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai. |
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Art. 102 - (art. 100 T.U. 1926) |
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Art. 103 - (art. 101 T.U. 1926) |
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Art. 104 - (art. 102 T.U. 1926)È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie. |
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Art. 105 - (art. 103 T.U. 1926)Sono vietate la fabbricazione, l’importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liq |
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Art. 106 - (art. 104 T.U. 1926)Con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sa |
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Art. 107 - (art. 105 T.U. 1926) |
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Art. 108 - (art. 106 T.U. 1926)Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorr |
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Art. 110 - (art. 108 T.U. 1926)1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. N117 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’ articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. N118 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. N124 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) N237 quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; N123 |
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CAPO III - DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO |
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Art. 111 - (art. 111 T.U. 1926) |
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Art. 112 - (art. 112 e 113 T.U. 1926)È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquist |
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Art. 113 - (art. 114 T.U. 1926)Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni. N138 È altresì vietato, senza l |
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Art. 114 - (art. 115 T.U. 1926)È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutic |
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CAPO IV - DELLE AGENZIE PUBBLICHE |
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Art. 115 - (art. 116 T.U. 1926)Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore. N142 |
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Art. 116 - (art. 117 T.U. 1926)Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al dep |
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Art. 117 - (art. 118 T.U. 1926)Nei comuni in cui esistono monti di pietà N146 od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedut |
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Art. 118 - (art. 119 T.U. 1926)L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e |
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Art. 119 - (art. 120 T.U. 1926)Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affar |
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Art. 120 - (art 121 T.U. 1926)Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel |
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CAPO V - DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI |
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Art. 121 - (art. 122 T.U. 1926) |
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Art. 122 - (art. 123 T.U. 1926) |
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Art. 123 - (art. 124 T.U. 1926) |
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Art. 124 - (art. 125 T.U. 1926) |
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Art. 125 - (art. 126 T.U. 1926) |
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Art. 126 - (art. 127 T.U. 1926) |
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Art. 127 - (art. 128 T.U. 1926)I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. N153 |
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Art. 128 - (art. 129 T.U. 1926) |
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CAPO VI - DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI |
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Art. 129 - (art. 130 T.U. 1962)L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttor |
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Art. 130 - (art.131 T.U. 1962) |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III |
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Art. 131 - (art. 132 T.U. 1926)Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non po |
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Art. 132 - (art. 133 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. |
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TITOLO IV - DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA |
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Art. 133 - (art. 134 T.U. 1926)Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro |
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Art. 134 - (art. 135 T.U. 1926)Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non pu |
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Art. 134-bis - Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzion |
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Art. 135 - (art. 136 T.U. 1926)I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal rego |
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Art. 136 - (art. 137 T.U. 1926)La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. |
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Art. 137 - (art. 138 T.U. 1926)Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. |
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Art. 138 - (art. 139 T.U. 1926)Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; N167 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; |
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Art. 139 - (art. 140 T.U. 1926)Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicu |
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Art. 140 - (art. 141 T.U. 1926)I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 (lire 400. |
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Art. 141 - (art. 142 T.U. 1926)I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. |
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TITOLO V - DEGLI STRANIERI |
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CAPO I - DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL REGNO |
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Art. 142 - (art. 143 T.U. 1926) |
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Art. 143 - (art. 144 T.U. 1926) |
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Art. 144 - (art. 145 T.U. 1926) |
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Art. 145 - (art. 146 T.U. 1926) |
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Art. 146 - (art. 147 T.U. 1926) |
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Art. 147 - (art. 148 T.U. 1926) |
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Art. 148 - (art. 149 T.U. 1926) |
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Art. 149 - (art. 150 T.U. 1926) |
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CAPO II - DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL REGNO |
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Art. 150 - (art. 151 T.U. 1926) |
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Art. 151 - (art. 152 T.U. 1926) |
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Art. 152 - (art. 153 T.U. 1926) |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ |
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CAPO I - DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI |
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Art. 153 - (art. 154 T.U. 1926)Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denuncia |
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Art. 154 - (art. 155 T.U. 1926)È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza ina |
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Art. 155 - (art. 156 T.U. 1926)I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di po |
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Art. 156 - (art. 157 T.U. 1926) |
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CAPO II - DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O DAGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI |
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Art. 157 - (art. 158 T.U. 1926)Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta, e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, |
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Art. 158 - (art. 160 T.U. 1926)Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, d |
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Art. 159 - (art. 161 T.U. 1926)Il ministro dell’interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o |
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Art. 160 - (art. 162 T.U. 1926)Per le fin |
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Art. 161 - (art. 163 T.U. 1926)I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l’obbligo di segnalare per i |
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Art. 162 - (art. 164 T.U. 1926)I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigila |
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Art. 163 - (art. 165 T.U. 1926)Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. |
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CAPO III - DELL'AMMONIZIONE |
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Art. 164 - (art. 166 T.U. 1926) |
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Art. 165 - (art. 167 T.U. 1926)È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine |
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Art. 166 |
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Art. 167 - (art. 169 T.U. 1926) |
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Art. 168 - (art. 170 T.U. 1926)Il termine a comparire non è minore di giorni tre n� |
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Art. 169 - (art. 171 T.U. 1926)Il denun |
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Art. 170 - (art. 172 T.U. 1926)Se |
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Art. 171 - (art. 173 T.U. 1926) |
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Art. 172 - (art. 174 T.U. 1926) |
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Art. 173 - (art. 175 e 177 T.U. 1926) |
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Art. 174 - (art. 176 e 178 T.U. 1926) |
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Art. 175 - (art. 179 T.U. 1926) |
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Art. 176 - (art. 176 T.U. 1926) |
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CAPO IV - DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO |
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Art. 177 - (art. 180 e 182 T.U. 1926)Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità |
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Art. 178 - (art. 181 T.U. 1926)Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e |
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Art. 179 - (art. 183 T.U. 1926)Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello. |
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CAPO V - DEL CONFINO DI POLIZIA |
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Art. 180 - (art. 185 T.U. 1926)Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno |
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Art. 181 - (art. 184 T.U. 1926)Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli |
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Art. 182 - (art. 186 T.U. 1926)L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto |
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Art. 183 - (art. 187 T.U. 1926)Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il |
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Art. 184 - (art. 188 T.U. 1926)Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comuni |
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Art. 185 - (art. 189 T.U. 1926)Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'auto |
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Art. 186 - (art. 190 T.U. 1926)All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; |
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Art. 187 - (art. 191 T.U. 1926)Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nel |
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Art. 188 - (art. 192 T.U. 1926)Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compime |
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Art. 189 - (art. 193 T.U. 1926)Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. |
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TITOLO VII - DEL MERETRICIO |
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Art. 190 - (art. 194 T.U. 1926) |
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Art. 191 - (art. 195 T.U. 1926) |
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Art. 192 - (art. 196 T.U. 1926) |
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Art. 193 - (art. 198 T.U. 1926)[N =207]
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Art. 194 - (art. 199 T.U. 1926) |
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Art. 195 - (art. 200 T.U. 1926) |
|
Art. 196 - (art. 201 T.U. 1926) |
|
Art. 197 - (art. 202 T.U. 1926) |
|
Art. 198 - (art. 203 T.U. 1926) |
|
Art. 199 - (art. 204 T.U. 1926) |
|
Art. 200 - (art. 205 T.U. 1926) |
|
Art. 201 - (art. 206 T.U. 1926) |
|
Art. 202 - (art. 208 T.U. 1926) |
|
Art. 203 - (art. 209 T.U. 1926) |
|
Art. 204 - (art. 210 T.U. 1926) |
|
Art. 205 - (art. 211 T.U. 1926) |
|
Art. 206 - (art. 212 T.U. 1926) |
|
Art. 207 - (Artt. 197 e 207, T.U. 1926) |
|
Art. 208 - (art. 213 T.U. 1926) |
|
TITOLO VIII - DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI |
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Art. 209 - (art. 214 T.U. 1926) |
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Art. 210 - (art. 215 T.U. 1926) |
|
Art. 211 |
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Art. 212 - (art. 216 T.U. 1926) |
|
Art. 213 - (art. 217 T.U. 1926) |
|
TITOLO IX - DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA |
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Art. 214 - (art. 219 T.U. 1926)Nel caso di pericolo di disordini il ministro dell'interno con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, posson |
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Art. 215 - (art. 220 T.U. 1926)Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga |
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Art. 216 - (art. 221 T.U. 1926)Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il m |
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Art. 217 - (art. 222 T.U. 1926)Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del c |
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Art. 218 - (art. 223 T.U. 1926)Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto si riferisce all'ordine pubblico. |
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Art. 219 - (art. 224 T.U. 1926) |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 220 - (artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926) |
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Art. 221 - (art. 225 T.U. 1926)Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e |
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Art. 221-bisLe violazioni alle disposizioni di cui a |
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Art. 222Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappr |
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Art. 223 - (art. 227 T.U. 1926)Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V. titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza |
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Art. 224 - (art. 229 T.U. 1926)L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato. |
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